LexPol Procedure di Polizia Giudiziaria
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LexPol Procedure di Polizia Giudiziaria link invito https://t.me/lexprocedurepg per informazioni scrivi a lexpol@libero.it GUIDA IN STATO DI EBBREZZA Rifiuto del conducente di sottoporsi all'alcoltest - Avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore - In tema di guida in stato d'ebbrezza, non sussiste l'obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore nel corso dell'effettuazione dell'alcoltest nel caso in cui lo stesso rifiuti di sottoporsi a tale accertamento, atteso che la presenza del difensore è funzionale a garantire che l'atto, in quanto non ripetibile, sia condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini. Corte di Cassazione Sez. 4, Sentenza n. 3631 del 29/10/2025 Ud. (dep. 29/01/2026) Rv. 289101-01Presidente: DI SALVO EMANUELE. Estensore: BRANDA FRANCESCO LUIGI. Relatore: BRANDA FRANCESCO LUIGI. Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 354, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 356, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 550 com. 1 CORTE COST.,Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 550 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 com. 2CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 608, Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 114, Cod. Strada art. 186 com. 7, Cod. Strada art. 187 com. 2, Cod. Strada art. 187 com. 8, Legge 09/08/2024 num. 114 art. 2 PENDENTE Massime precedenti Conformi: N. 33594 del 2021 Rv. 281745-01, N. 34470 del 2016 Rv. 267877-01, N. 4896 del 2020 Rv. 278579-01, N. 34355 del 2020 Rv. 279920-01, N. 29939 del 2020 Rv. 280028-01, N. 43845 del 2014 Rv. 260603-01, N. 16816 del 2021 Rv. 281072-01 Massime precedenti Difformi: N. 13493 del 2020 Rv. 279003-01, N. 34383 del 2017 Rv. 270526- 01, N. 5314 del 2020 Rv. 278621-01
LexPol Procedure di Polizia Giudiziaria link invito https://t.me/lexprocedurepg per informazioni scrivi a lexpol@libero.it Interruzione indebita del servizio da parte di un appartenente all'Arma dei Carabinieri - False annotazioni nel memoriale di servizio giornaliero - Delitto di violata consegna di cui all’art. 120 cod. pen. mil. pace - Delitto di falsità ideologica - Concorso di reati Il delitto di violata consegna, di cui all'art. 120 cod. pen. mil. pace, può concorrere con quello di falsità ideologica in atto pubblico fidefaciente, qualora il militare, oltre a violare le prescrizioni impartite nell'ordine di servizio, previsto dall'art. 30 del Regolamento generale dell'Arma dei Carabinieri, attesti falsamente, nel relativo resoconto, il corretto espletamento del servizio, attesa la differenza tra le due condotte e la diversità degli interessi giuridici tutelati dalle due fattispecie incriminatrici. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 1761 del 21/11/2025 Ud. (dep. 15/01/2026) Rv. 289236-01 Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: RENOLDI CARLO. Relatore: RENOLDI CARLO. Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 479, Cod. Pen. Mil. Pace art. 120 CORTE COST., DPR 10/03/2010 num. 90 art. 730 com. 1, Cod. Pen. art. 476 com. 2 Massime precedenti Vedi: N. 45441 del 2019 Rv. 276992-01, N. 24919 del 2025 Rv. 288443-01, N. 3898 del 2001 Rv. 219240-01
LexPol Procedure di Polizia Giudiziaria link invito https://t.me/lexprocedurepg per informazioni scrivi a lexpol@libero.it Art 610 CP Violenza privata staccare la corrente alla p.o. La giurisprudenza di legittimità in tema di violenza privata pacificamente afferma che l’elemento della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente la persona offesa della libertà di azione e di determinazione (Sez. 5, n. 48369 del 13/04/2017, P.m. in proc. Ciartano e altri, Rv. 271267 – 01) e che la stessa può consistere anche in una violenza “impropria”, la quale si attua attraverso l’uso di mezzi anomali diretti ad esercitare pressioni sulla volontà altrui, impedendone la libera determinazione. Si è pertanto ritenuto che integri il reato di cui all’art. 610 cod. pen. la condotta dell’imputato che si sia barricato in casa, impedendo al convivente di accedervi (Sez. 5, n. 3991 del 14/12/2022, dep. 2023, C., Rv. 283961 – 01); la condotta di colui che parcheggi la propria autovettura dinanzi ad un fabbricato in modo tale da bloccare il passaggio, impedendo l’accesso alla persona offesa (Sez. 5, n. 1913 del 16/10/2017, dep. 2018, Andriulo, Rv. 272322 - 01); la condotta posta in essere dal marito nei confronti della moglie, il quale impedisce l’esercizio dell’altrui diritto di accedere ad un locale o ad una delle stanze dell’abitazione, chiudendone a chiave la serratura (Sez. 5, n. 4284 del 29/09/2015, dep. 2016, Rv. 266020 – 01); la sostituzione della serratura della porta di accesso di un vano-caldaia, con mancata consegna delle chiavi al condomino e inibizione dell'esercizio del diritto di servitù gravante sul locale (Sez. 5, n. 11907 del 22/01/2010, Cavaleri, Rv. 246551 – 01); il comportamento del soggetto che, apponendo una catena con lucchetto ad un cancello, impedisce all'avente diritto di entrare nella propria abitazione (Sez. 5, n. 1195 del 27/02/1998, Piccinin, Rv. 211230 – 01). Alla luce di tali criteri ermeneutici, correttamente la Corte territoriale ha ritenuto che il distacco dell’energia elettrica nell’alloggio in cui vive la persona offesa integrasse l’elemento oggettivo del reato di violenza privata, avendo tale condotta inciso in modo determinante sulla sua libertà di determinazione, costringendola a lasciare l’appartamento. in cui abitava. Penale Sent. Sez. 5 Num. 27596 Anno 2026 Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Relatore: MELE MARIA ELENA Data Udienza: 08/05/2026
natura di corrispondenza dei messaggi elettronici non si esaurisce con la loro mera ricezione, ma permane finché la comunicazione conservi carattere di attualità e di interesse per i corrispondenti e riceve, dunque, protezione dall’art. 15 della Costituzione pur se giunta a destinazione, è, altresì, vero che nessuna pronuncia e nessuna disposizione estende la tutela, addirittura, all’ipotesi in cui sia uno degli interessati, non indagato (e che, anzi, si assuma vittima di reati), a disporne. Del resto, l’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo prevede al comma 1 che «ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza», senza «ingerenza della pubblica autorità nell’esercizio di tale diritto»: salvo, tuttavia, che «tale ingerenza sia prevista dalla legge» e sia «necessaria», tra l’altro, per la «prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui» (comma 2). Sicché, non è certo inibita dalla norme costituzionali e sovranazionali un’interpretazione nel senso detto, di consentire, cioè, a uno dei titolari del diritto in questione, che sia destinatario della corrispondenza e non sia indagato, a maggior ragione se persona offesa di reati che trovano la loro possibile prova in essa o addirittura commessi per suo tramite, di disporne, anche mediante consegna alla polizia giudiziaria. In definitiva, quando è il titolare della conversazione non indagato a disporre della corrispondenza e a consegnarla all'autorità e/o ad altri, non può operare la disciplina del sequestro di corrispondenza, poiché manca l'intrusione autoritativa nella sfera di segretezza, essendo il segreto svelato da uno dei titolari di quel diritto. Penale Sent. Sez. 2 Num. 26315 Anno 2026 Presidente: DE SANTIS ANNA MARIA Relatore: COLELLA SIMONETTA Data Udienza: 15/04/2026
LexPol Procedure di Polizia Giudiziaria link invito https://t.me/lexprocedurepg per informazioni scrivi a lexpol@libero.it l’acquisizione di schermate di messaggi WhatsApp forniti dalla persona offesa non richiede il provvedimento di sequestro del Pubblico Ministero, Va ricordato che, pacificamente, le copie degli screenshot sono state prodotte dalla stessa persona offesa. Come evidenziato di recente, l'acquisizione di schermate di messaggi WhatsApp forniti da uno dei conversanti non richiede il provvedimento di sequestro del Pubblico Ministero, trattandosi di corrispondenza ormai pervenuta sui dispositivi dei soggetti interessati, di cui, dunque, il destinatario non indagato può liberamente disporre (Sez. 5, n. 11743 del 28/02/2025, Rv. 287746-01; Sez. 2, n. 23137 del 03/06/2026, dep. 23/06/2026, Diana, non mass.). In tali casi non può parlarsi più di segretezza della corrispondenza tutelabile ex art. 15 Cost. nel momento in cui del messaggio abbia disposto – a favore degli inquirenti – uno dei soggetti che sia titolare del diritto alla riservatezza. Tale conclusione non è, evidentemente, distonica rispetto a quanto di recente precisato dalla Consulta in materia. Se è vero che il riferimento al dato “documentale” di cui all’art. 234 cod. proc. pen., ovvero al supporto su cui si fissi materialmente la corrispondenza o sua copia, non è idoneo a superare le guarentigie apprestate per la corrispondenza, anche elettronica (come rilevato da Corte Cost., sent. n. 170 del 2023, secondo cui «anche la corrispondenza cartacea ha natura di documento», sicché la sua qualificazione in tal senso non è affatto incompatibile con l'altra di corrispondenza) e se è vero, altresì, che la tutela costituzionale della corrispondenza non viene meno laddove la stessa sia giunta al destinatario (sempre per quanto precisato nella pronuncia citata della Corte Cost.), è anche vero che non vi sono ragioni per ritenere che la stessa, una volta giunta a destinazione, non possa essere oggetto di disposizione, anche mediante consegna agli organi inquirenti, come detto, da parte di chi, non indagato, e magari persona offesa da reati la cui prova emerga dalla stessa o addirittura mediante essa commessi, la riceva e ne divenga, in tal modo, contitolare. Se la volontà dispositiva di chi sia indagato non può che esplicarsi nelle forme e con le garanzie previste per chi assuma tale veste e nell’alveo dell’inviolabilità costituzionalmente garantita dall’art. 15 Cost., presidiata dalla necessità che vi sia un «atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge» (ciò che, peraltro, non impedisce, tuttavia, nei casi di urgenza, che tale atto intervenga successivamente, secondo le previsioni di cui agli artt. 354 e seguenti cod. proc. pen.), quella di chi non lo sia, evidentemente, non abbisogna di formalità particolari. Né vi sono norme sovranazionali che vietino al destinatario della corrispondenza non indagato di disporne liberamente. Se è vero che la citata Corte Cost., sent. n. 170 del 2023, in assonanza con la giurisprudenza della CEDU ivi richiamata (con riguardo alla posta elettronica, Corte EDU, sezione quarta, Copland contro Regno Unito, sentenza 3 aprile 2007, § 44; con riguardo alla messaggistica istantanea, Corte EDU, Grande Camera, sentenza Barbulescu contro Romania, sentenza 6 settembre 2017, § 74; con riguardo a dati memorizzati in floppy disk, Corte EDU, sezione quinta, Iliya Stefanov contro Bulgaria, sentenza 22 maggio 2008, § 42; Corte EDU, sezione quinta, Saber contro Norvegia, sentenza 17 dicembre 2020, § 48), ha chiarito, altresì, che la
LexPol Procedure di Polizia Giudiziaria link invito https://t.me/lexprocedurepg per informazioni scrivi a lexpol@libero.it distinzione tra induzione indebita E il delitto di tentata truffa aggravata La valenza dimostrativa degli elementi acquisiti circa la condotta dell’imputato relativamente all’abuso della qualità e alla dall’abuso delle qualità di pubblico ufficiale e dalla prospettazione di un pericolo in realtà insussistente (Sez. Corte di Cassazione - copia non ufficiale 5 2, n. 28390 del 20/03/2013, Rv. 256459; Sez. 2, n. 27363 del 04/04/2012, Rv. 253313). Quando ─ come nella fattispecie ─ una condizione di assoggettamento della persona offesa all'esercizio di una potestà deve essere esclusa ─ la condotta del pubblico ufficiale che, simulando l'esistenza di una situazione di pericolo, tenti di indurre una persona a fornirgli una utilità per ottenere la sua protezione non integra il reato di induzione indebita a dare o a promettere utilità di cui all'art. 319-quater cod. pen., ma il delitto di tentata truffa aggravata (Sez. 6, n. 17655 del 09/04/2015, Rv. 263657). La creazione di un pericolo immaginario, quale modalità dell'azione ingannatoria è specificamente prevista dall'art. 640 cod. pen., comma 2, n. 2, come circostanza aggravante dell'artificio o raggiro mirante a una prestazione economica, e rispetto a tale condotta può ravvisarsi l'ulteriore aggravante di cui all'art. 61 n. 9, cod. pen. se il reato è commesso da un pubblico ufficiale. Penale Sent. Sez. 6 Num. 27981 Anno 2026 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: COSTANZO ANGELO Data Udienza: 19/05/2026
LexPol Procedure di Polizia Giudiziaria link invito https://t.me/lexprocedurepg per informazioni scrivi a lexpol@libero.it Sanzioni amministrative Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa. In materia di sanzioni amministrative l'esimente prevista dall'art.3 l. n. 689/1981 rileva come causa di esclusione della responsabilità solo quando l'errore sulla liceità del fatto risulti inevitabile, riconducibile ad un elemento positivo estraneo all'autore dell'infrazione e idoneo a ingenerare la convinzione della liceità del comportamento. È richiesto all'autore di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto e che nessun rimprovero possa essergli mosso (cfr., tra e molte, Cass. n. 6051/2025; Cass. n. 8588/2024; Cass. n. 26864/2023; Cass. n. 17882/2021; Cass. n. 4830/2021). Civile Sent. Sez. 2 Num. 16910 Anno 2026 Presidente: FALASCHI MILENA Relatore: CAPONI REMO Data pubblicazione: 29/05/2026
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LexPol Procedure di Polizia Giudiziaria link invito https://t.me/lexprocedurepg per informazioni scrivi a lexpol@libero.it ruolo dell’incensuratezza nella valutazione del rischio di recidiva Pur se l’assenza di precedenti penali è solo uno degli elementi di valutazione del rischio di recidivanza, ma un elemento non decisivo, perché, altrimenti opinando, l'incensurato si porrebbe automaticamente al di fuori di ogni diagnosi di pericolosità (Sez. 5, n. 5644 del 25/09/2014, dep. 2015, Iov, Rv. 264212), invece, il tempo decorso dal momento di commissione del reato è uno degli elementi di valutazione, che attiene “alla dimensione indiziaria degli elementi acquisiti ed alla configurazione delle esigenze cautelari” (Sez. 1, n. 3634 del 17/12/2009, dep. 2010, Lo Vasco, Rv. 245637 – 01), e che deve essere considerato nella prognosi sul pericolo di reiterazione del reato. Penale Sent. Sez. 1 Num. 28425 Anno 2026 Presidente: APRILE STEFANO Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 16/07/2026
LexPol Procedure di Polizia Giudiziaria link invito https://t.me/lexprocedurepg per informazioni scrivi a lexpol@libero.it art 186 cds Conducente dichiara di aver assunto alcolici dopo il sinistro condannato Risulta provato sia lo stato di ebbrezza (in ragione dell'esito di accertamenti di rito e della sintomatologia appurata dal personale intervenuto), sia la condotta di guida, culminata con la fuoriuscita dalla sede stradale del veicolo condotto dal ricorrente, che arrestò la sua marcia all'interno di un fossato; considerato, inoltre, che nel confutare la diversa ricostruzione degli accadimenti i giudici di merito, con valutazione che il ricorrente pretende di censurare con argomenti in fatto, hanno rilevato: 1) che gli agenti intervennero entro mezz'ora dalla verificazione del sinistro; 2) che gli agenti rinvennero il ricorrente nei pressi 'del veicolo incidentato; 3) che lo stesso ricorrente, in sede di esame, ha ammesso di essersi posto alla guida del veicolo incidentato; 4) che, in ogni caso, la tesi difensiva, secondo la quale gli alcolici furono assunti dopo la verificazione del sinistro, fondata sulle mere dichiarazioni dell'imputato, è stata ritenuta oggettivamente inverosimile, e priva di un qualche elemento esterno di conferma; ritenuto che il motivo propone una censura già adeguatamente valutata e disattesa dalle conformi decisioni di merito, in cui si è evidenziato il collegamento materiale fra l'incidente in cui era incorso - perdendo il controllo del veicolo e quindi finendo autonomamente in un fossato - e lo stato di alterazione del ricorrente, come documentato dagli v agenti intervenuti e dal tasso rilevato, che ne aveva rallentato i tempi di reazione e gli aveva certamente impedito di approntare le necessarie manovre di emergenza; considerato inoltre che non sono emerse cause del sinistro diverse dal suo stato di ebbrezza, avendo i giudici ritenuto non provata l'esistenza di turbative stradali derivanti dalla presenza di altri veicoli - che anzi è espressamente esclusa (p. 7 sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che la pronuncia è conforme ai principi elaborati sul punto dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini della configurabilità dell'aggravante di aver provocato un incidente stradale prevista dall'art. 186, comma 2-bis, cod. strada, è necessaria la sussistenza di un nesso di strumentalità - occasionalità tra lo stato di ebbrezza e l'incidente (Sez. 4, n. 40269 del 23/05/2019,Tripani, Rv. 277620 - 01; Sez. 4, n. 14267 del 13/12/2018, Pastocchi, Rv. 275575 - 01); rilevato, inoltre, che ai fini della configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 186, comma 2-bis, cod. strada, deve intendersi per incidente stradale qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione, possa provocare pericolo alla collettività, senza che assuma rilevanza l'avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli (Sez. 4, n. 27211 del 21/05/2019, Rv. 275872 - 01; Sez. 4, n. 47276 del 06/11/2012, Rv. 253921 – 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente. Penale Ord. Sez. 7 Num. 25870 Anno 2026 Presidente: BELLINI UGO Relatore: LAURO DAVIDE Data Udienza: 09/06/2026
LexPol Procedure di Polizia Giudiziaria link invito https://t.me/lexprocedurepg per informazioni scrivi a lexpol@libero.it REATI CONTRO IL PATRIMONIO Furto di oggetti lasciati all'interno di un'autovettura - Aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7) cod. pen. - Il furto di oggetti che si trovano all'interno di un'autovettura deve considerarsi aggravato per la esposizione alla pubblica fede qualora le cose, pur non costituendo parte essenziale del veicolo in sosta, siano lasciate all'interno del veicolo in ragione del brevissimo tempo in cui lo stesso rimane incustodito e dell'esigenza di assolvere le incombenze della quotidianità. (Fattispecie di tentato furto di un portafoglio all'interno di un'auto in sosta nel parcheggio di un autogrill lasciata incustodita per il tempo strettamente necessario ad usufruire dei servizi ivi presenti). Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 2658 del 18/12/2025 Cc. (dep. 22/01/2026) Rv. 289183-01Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: AGNINO FRANCESCO. Relatore: AGNINO FRANCESCO Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 625 bis com. 1 lett. 7 Massime precedenti Vedi: N. 47791 del 2022 Rv. 283903-01, N. 26475 del 2022 Rv. 283431-01, N. 38900 del 2019 Rv. 277119-01
LexPol Procedure di Polizia Giudiziaria link invito https://t.me/lexprocedurepg per informazioni scrivi a lexpol@libero.it GUIDA IN STATO DI EBBREZZA DA ALCOOL Accertamento dello stato di ebbrezza - Mancato rispetto della scansione temporale In tema di guida in stato di ebbrezza, il giudice, in presenza di misurazioni che non rispettano la scansione temporale prevista dall'art. 379 Reg. esec. cod. strada e che sono, pertanto, dotate di un minor grado di attendibilità, è tenuto a valutare ogni elemento idoneo a confortare o ad escludere l'affidabilità delle stesse, dando conto, con adeguata motivazione, della propria valutazione. Corte di Cassazione Sez. 4, Sentenza n. 72 del 19/11/2025 Ud. (dep. 02/01/2026) Rv. 289111-01Presidente: DOVERE SALVATORE. Estensore: BRUNO MARIAROSARIA. Relatore: BRUNO MARIAROSARIA. Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 186, ( Reg. Esec. Cod. Strada art. 379) Massime precedenti Vedi: N. 18791 del 2017 Rv. 270392-01, N. 4633 del 2020 Rv. 278291-01, N. 38177 del 2025 Rv. 288753-01, N. 36065 del 2017 Rv. 270755-01, N. 24386 del 2018 Rv. 273729-01
LexPol Procedure di Polizia Giudiziaria link invito https://t.me/lexprocedurepg per informazioni scrivi a lexpol@libero.it Art 610 cp violenza privata in caso di manovre di guida tali da interferire nella guida di altro utente della strada Integra il delitto di violenza privata la condotta di chi, alla guida del proprio veicolo, compie deliberatamente manovre tali da interferire significativamente nella guida di altro utente della strada, costringendolo ad una condotta diversa da quella programmata (Sez. 5, n. 5211 del 11/12/2020, dep. 2021, Rv. 280334 – 01); Penale Ord. Sez. 7 Num. 19469 Anno 2026 Presidente: PILLA EGLE Relatore: MUSCARELLA ANNA MARIA GLORIA Data Udienza: 25/03/2026
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DL 12 06 2026 n 100 convertito con Legge 07 08 2026 n 145 Misure urgenti in materia di giustizia e per l'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo
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Sintesi con note procedurali e indicazioni operative della EGGE 5 agosto 2026 n 140 Disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti
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DISEGNO DI LEGGE 20 LUGLIO 2026 Modifiche all’articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa