tgindex
Roberto Mazzanti - Rag. Commercialista e Revisore Legale.

Roberto Mazzanti - Rag. Commercialista e Revisore Legale.

Статистика
@notizieperteитальянский

Tel 0533.381252 - mail to roberto.studiomazzanti@gmail.com

Последний пост
10 авг.
Последнее чтение
13 авг.
Постов за неделю
0
Всего постов
20
Тип
открытый
Язык
итальянский
В каталоге с
13 авг.
Подписчики
242
0 за 2 дн.
Сутки
0
0,00%
Неделя
 
Месяц
 
Просмотров на пост
139
20 постов
Вовлечённость
57,4%
к подписчикам
Постов в день
0,0
всего 20
Упоминаний
0
каналов
Охват размещения
оценка
1/24сутки в ленте
75
1/48двое суток
85
1/72трое суток
92

Оценка по просмотрам недавних постов: пост набирает почти всё за первые сутки.

Посты

  • SRL -MICRO E PICCOLE IMPRESE - finalmente un unico principio contabile OIC esclusivo e completo, studiato appositamente per loro, allo scopo di semplificare gli oneri amministrativi e snellire l'intera fase della costruzione del Bilancio d'esercizio. La Bozza è in consultazione fino a Febbraio 2027 ma c'è da scommetterci che sarà un successo. Ecco le principali semplificazioni: per le immobilizzazioni materiali viene ammessa la possibilità di stimare la vita utile facendo riferimento alle aliquote fiscali, purché non emergano differenze significative rispetto all’effettivo periodo di utilizzazione del bene. Per i fabbricati comprensivi del valore del terreno, lo scorporo potrà essere effettuato applicando una percentuale forfetaria del 20%, elevata al 30% per i fabbricati industriali, salvo evidenze significativamente diverse. Per i cespiti entrati in funzione nel corso dell’esercizio sarà inoltre possibile utilizzare la metà dell’aliquota ordinaria di ammortamento. Quanto alle perdite durevoli di valore, viene confermato un modello semplificato fondato sulla capacità di ammortamento complessiva dell’impresa, assumendo che nelle società di minori dimensioni l’unità generatrice di flussi finanziari tenda a coincidere con l’intera azienda. Un’ulteriore semplificazione riguarda i lavori in corso su ordinazione. Accanto al metodo della percentuale di completamento, che richiede l’applicazione delle disposizioni dell’OIC 23, il documento disciplina il criterio della commessa completata. Con quest’ultimo metodo i ricavi e il margine vengono rilevati soltanto al completamento del contratto, mentre le opere ancora in corso sono valutate al costo di produzione, eventualmente ridotto al minore valore di realizzazione. In materia di ricavi, i corrispettivi aggiuntivi, come incentivi e premi di risultato, entrano nel prezzo complessivo del contratto soltanto quando diventano ragionevolmente certi. Quando risulta difficile stabilire se una società agisca per conto proprio oppure per conto di terzi, la bozza introduce la presunzione che essa operi per conto proprio, con rilevazione dei ricavi al lordo dei relativi costi. Per crediti e debiti viene adottato il criterio del valore nominale, coerentemente con l’esonero dal costo ammortizzato previsto per i bilanci abbreviati. I costi iniziali sostenuti per ottenere un finanziamento sono iscritti tra i risconti attivi e imputati a conto economico a quote costanti lungo la durata del prestito. Fonte: Fiscal Focus

  • QUANDO L'IMPIANTO FOTOVOLTAICO VA ACCATASTATO AUTONOMAMENTE E QUANDO NO: quando il fotovoltaico è integrato nella falda di un immobile strumentale – e dunque anche nel caso di impianti in appoggio, imbullonati sopra la copertura – ed è destinato all’autoconsumo aziendale, non assume autonoma rilevanza catastale e impositiva ai fini dell’Imu. Diversamente, per un impianto di grandi dimensioni, collocato a terra o dotato di notevole potenza e destinato alla produzione di energia per la vendita, potrebbe rendersi necessario un autonomo accatastamento in categoria D. Lo ha stabilito la Corte di giustizia tributaria (Cgt) di secondo grado della Lombardia, sentenza 1397/2026, depositata il 12 giugno. Fonte: Sole 24 Ore.

  • 15 Ordini professionali stanno per essere riformati, probabilmente con legge delega approvata entro Settembre. Ecco quali sono: consulenti del lavoro, assistenti sociali, agrotecnici, architetti, attuari, spedizionieri doganali, consulenti in proprietà industriale, giornalisti, agronomi e forestali, geologi, geometri, ingegneri, periti agrari, periti industriali e tecnologi alimentari. Fonte: Sole 24 Ore.

  • S.r.l. - la cessione dell'azienda non è materia da amministratore ma da assemblea. Senza la decisione dei soci, infatti, la cessione è inefficace. Lo stabilisce l’ordinanza n. 24244 del 30.07.2026 della Cassazione. La Corte chiarisce anche il corretto inquadramento dell'atto, che non è nullo ma inefficace nei confronti della società, in quanto stipulato da un soggetto privo del necessario potere rappresentativo pur essendo ammessa quindi l'eventuale ratifica successiva, una volta eliminato il difetto decisionale. Questa sentenza conferma che le competenze dell'amministratore si fermano quando con le sue operazioni rischia di modificare sostanzialmente l'oggetto o la struttura della società, e che l'assemblea non è chiamata solo a decidere sul bilancio o sulle modifiche statutarie, ma anche su tutte quelle operazioni che cambiano "il campo di regata", vale a dire l'attività, l'oggetto, la struttura aziendale, la fonte di reddito, il modus operandi e tutto quello che comprime o allarga i diritti dei soci. Fonte: Fiscal Focus.

  • 🚗 Fermo amministrativo ? meglio l’ipoteca esattoriale. E' in arrivo una legge (per ora disegno) che sostituirà il Fermo con l'ipoteca esattoriale. Ci si è accorti che il Fermo costa e a volte per pochi spiccioli di credito erariale, non offre un privilegio reale allo Stato e per di più a volte impedisce al contribuente di recarsi al lavoro per produrre il reddito, che poi serve per pagare il debito. Insomma, non sempre è efficace. L'ipoteca esattoriale - cancellata gratis dopo il pagamento - invece non impedisce l'uso dell'auto ma ne blocca la vendita e verrebbe istituita solo per debiti > 10.000 euro. E per i debiti inferiori ? resterebbero gli ordinari strumenti di riscossione: cartella, avviso di iscrizione di ipoteca su beni del debitore, espropriazione forzata e vendita all'incanto, nei casi in cui se ne ravvisasse la convenienza (ma si possono pignorare i conti correnti ed i crediti verso terzi del debitore, le quote sociali ecc....ecc....). Dipende dalla convenienza e dalle prospettive di recupero. Fonte: Fiscal Focus.

  • QUANDO IL COMMERCIALISTA "CONCORRE" CON IL CLIENTE NELL'ILLECITO FISCALE - presa di posizione dell'Agenzia delle Entrate, su un tema che sta facendo scottare le scrivanie in questi ultimi mesi, tra sentenze della Cassazione e dottrina varia, che hanno fatto alzare -non senza ragione - il livello di ansia in molti professionisti del settore. Il problema, in sintesi, è questo: "quando il Commercialista trasmette la dichiarazione dei redditi del cliente, fino a che punto è corresponsabile dei suoi contenuti ?". Alcune riflessioni hanno ipotizzato che il Commercialista non sia mai responsabile se il suo compito si limita alla mera trasmissione (senza aver tenuto la contabilità), altre hanno invece ipotizzato l'esatto opposto, ossia noi saremmo sempre responsabili, perchè dotati di competenza tecnica tale da rilevare "con una rapida occhiata" tutti gli errori della DR. Altre ancora hanno ventilato l'ipotesi che il Commercialista sia responsabile solo quando la sua opera offra un contributo consapevole e causale al compimento dell'illecito. Ed è su questo versante che l'agenzia entrate approda, stabilendo che occorre valutare ogni caso come a se stante, senza poter fare generalizzazioni. Con l'aggiunta che nel caso la condotta del Commercialista sia reiterata e continua, si potranno allargare le indagini a tutti i suoi clienti, per evitare che questo comportamento sfoci nella concorrenza sleale e offra al Commercialista un vantaggio competitivo illecito. E' il caso di dire che stavolta sono d'accordo con queste conclusioni, sia perchè giuridicamente le trovo corrette, sia perchè servono ad evitare il fenomeno del "mio cugino paga meno" perchè è seguito dal tal dottore....Quindi dovranno fare attenzione anche i signori Clienti, a non affidarsi ai soliti "furbi" che non fanno pagare le tasse perchè gli altri sono meno intelligenti di loro. Fonte: Sole 24 Ore.

  • ROTTAMAZIONE QUINQUIES - adesso si può accedere in Area Pubblica (no riservata - no credenziali) per recuperare la copia della comunicazione delle somme da pagare per la Rottamazione, per chi non ha credenziali (spid, Cie ecc...ecc....) e non abbia altra possibilità. Due passaggi semplici che potrei fare persino io e quindi possono farli tutti. 😊

  • ANTIRICICLAGGIO - il portale non è un Registro in cui iscriversi se non si hanno segnalazioni da inviare.

  • fine. Fonte: Fiscal Focus.

  • без подписи

  • Le Holding di partecipazione: uno strumento utile per abbattere la pressione fiscale ma solo se viene usato per il suo vero scopo: essere la cassaforte di famiglia e far lievitare il suo patrimonio in modo molto conveniente, rimandando la tassazione "vera" solo al momento della divisione dei suoi utili (ossia quando serve davvero: per investimenti personali, per le disgrazie della vita e per le grandi spese sanitarie o per le altre occasioni speciali). Vedere i prospetti seguenti. Ne ho elaborato uno per i dividenti incassati dalla Holding e un altro per i dividenti pagati dalle Holding.

  • Contratti online, clausola vessatoria da accettare con la firma elettronica - (sentenza fondamentale) -la Cassazione con l’ordinanza 20945 depositata il 20 giugno 2026, ha stabilito che non basta il flag sul modulo online per rendere efficaci le clausole vessatorie (le c.d.trappole) nei contratti conclusi per via telematica, perchè la specifica approvazione richiesta dalla legge (articolo 1341, secondo comma, del Codice civile) deve risultare da una firma elettronica, anche nella forma semplice o cosiddetta leggera, purché idonea a manifestare il consenso del contraente all’approvazione specifica della clausola vessatoria. In buona sostanza, siccome in moltissimi contratti conclusi per telefono o sul sito del fornitore ci sono clausole molto sbilanciate in suo favore e non in nostro, perchè tali convenzioni (dette "vessatorie") siano efficaci pienamente tra le parti, non è più sufficiente dire di si al telefono o sbarrare la casellina sul modulo proposto: serve la firma del cliente (la nostra). E dato che il contratto è concluso non su carta, occorre la firma elettronica. Sempre. In caso contrario cosa succede ? se la non validità delle clausole vessatorie non stravolge tutto il contratto, questo resta valido ma senza di esse (nullità parziale o relativa). Altrimenti tutto il contratto diventa inefficace fin dall'inizio (nullità assoluta) e le parti devono restituirsi reciprocamente ciò che si sono scambiate (poi si aprirebbero altri scenari, che però lasciamo perdere per ora). Fonte: Sole 24 Ore.

  • ARRIVA il nuovo Voucher Cloud e Cybersecurity, misura agevolativa volta a sostenere gli investimenti in servizi di cloud computing e in soluzioni per la sicurezza informatica da parte di piccole e medie imprese e, nei casi previsti dalla disciplina applicativa, anche di professionisti e lavoratori autonomi. Attualmente si attende solo il provvedimento attuativo, da parte del Ministero, che stabilirà la data da cui sarà possibile presentare le domande. L’intervento prevede un contributo a fondo perduto pari al 50 per cento delle spese ammissibili, fino a un importo massimo di euro 20.000 per ciascun beneficiario, a fronte di un investimento minimo di euro 4.000. Rientrano tra le spese agevolabili, in particolare, i servizi cloud in modalità infrastrutturale, di piattaforma e software, nonché le soluzioni di cybersecurity finalizzate alla protezione dei dati, alla continuità operativa e al monitoraggio della sicurezza informatica. A titolo esemplificativo, possono assumere rilievo applicativi gestionali in cloud, sistemi di collaborazione digitale, firewall, piattaforme di backup e disaster recovery, strumenti di crittografia, antivirus evoluti e ulteriori soluzioni specialistiche di protezione dell’ambiente informatico aziendale. L’accesso all’agevolazione richiede il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento, tra cui la disponibilità di adeguati servizi di connettività e l’acquisizione delle soluzioni tramite fornitori qualificati inseriti nell’elenco dedicato del MIMIT (verificate se il vs fornitore lo è, chiedendogli un attestato). Il contributo è riconosciuto secondo il meccanismo previsto dalla disciplina della misura e resta subordinato alla verifica dei presupposti soggettivi e oggettivi richiesti, nonché al rispetto dei limiti applicabili in materia di aiuti concessi in regime de minimis. La misura presenta particolare interesse per le imprese che intendano programmare investimenti in digitalizzazione, protezione dei dati, sicurezza delle infrastrutture IT e aggiornamento dei sistemi gestionali, beneficiando di una significativa riduzione del costo complessivo dell’intervento. Per chi fosse interessato, è opportuno iniziare consultando il proprio fornitore di fiducia di questo tipo di servizi e prodotti. Fonte: Sole 24 Ore.

  • POS - VIA LE COMMISSIONI PER I PAGAMENTI fino a 10 EURO, ridotte fortemente quelle per i pagamenti fino a 30. «Abi, Apsp, Assofin, Cna, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti e Fipe hanno sottoscritto presso il ministero dell’Economia il nuovo protocollo d’intesa finalizzato a incrementare diffusione, digitalizzazione, modernizzazione e concorrenza dei servizi di pagamento, anche attraverso una maggiore comprensibilità, comparabilità e mitigazione dei costi delle transazioni con strumenti di pagamento elettronici, quali carte di debito, di credito e prepagate. All’accordo, che ha validità di due anni e che ha ricevuto parere favorevole dell’Antitrust, possono aderire anche ulteriori associazioni». L'accordo vale per 12 mesi. Fonte: Sole 24 Ore.

  • RICEVUTE POS CONSERVABILI DIGITALMENTE - dal 21.04.2026 è possibile evitare la stampa cartacea di tutte le ricevute Pos, se le operazioni vengono documentate con estratto conto digitale fornito dall'intermediario finanziario o dalla propria banca. Ma la cosa non è così semplice perchè l'estratto conto deve riportare: data dell’operazione, importo, identificativo del terminale o del beneficiario. Allego check list di controllo per verificare se e quando l'estratto conto (o documentazione equivalente) può sostituire in toto la conservazione cartacea delle ricevute Pos (e solo di quelle, nulla cambia per fatture, ricevute fiscali e scontrini). Fonte: Fiscal Focus.

  • CEDOLARE SECCA con inquilino-impresa: in attesa dell'udienza del 07 Luglio prossimo della Cassazione a Sezioni Unite, chiamata a decidere definitivamente se la Cedolare è applicabile o no quando un inquilino è un'impresa (e anche per le foresterie), la Corte di Giustizia Tributaria del Veneto (sentenza 462/7/2026) ha dato ragione ad un contribuente che ha optato per la cedolare secca dando in locazione una casa ad una banca, che l'ha destinata all'abitazione del Direttore. E le motivazioni di questa sentenza sono del tutto condivisibili (secondo me), e si basano essenzialmente sulla lettera della legge, in cui non è presente alcuna condizione sulla "qualità" del conduttore. Interpretazione letterale, quindi. Ossia la prima che l'interprete deve utilizzare e solo se da questa non emerge un risultato chiaro si può ricorrere agli altri canoni interpretativi. Invece, il filone che ha portato la questione alla prossima decisione delle Sezioni Unite si basa sull'interpretazione "sistematica". Che - secondo me - in questo caso è usata solo perchè quella letterale non fa comodo alle casse dello Stato. Vedremo quale prevarrà.....Fonte: Sole 24 Ore.

  • CASA E STUDIO INSIEME - L'IMU non è dovuta se l'uso di una stanza come studio professionale non fa perdere all'intero immobile la caratteristica di "abitazione principale" e questo si verifica se il possessore non cambia la categoria catastale in A/10 e continua a risiedere effettivamente nell'immobile. Le due condizioni devono concorrere, non essendo alternative. Questo dice la Cassazione con l'ordinanza 8236 del 02.04.2026. In pratica: se il Comune non prova che il-la professionista non sta osservando quelle condizioni, non può pretendere l'IMU sul fabbricato. La Cassazione si è espressa sul caso di un professionista ma il concetto vale anche in caso di locazione parziale della casa o del suo parziale utilizzo per attività commerciali. Fonte: Fiscal Focus.

  • AGENTE IMMOBILILARE - una figura imprenditoriale che sarà presto modificata attraverso una legge di riforma che sarà presentata dopodomani in Parlamento. Qui i punti essenziali dell'ipotesi di riforma, in cui non vedo (purtroppo) la modifica al regime delle incompatibilità. Fonte: Sole 24 Ore.

  • FATTURE GENERICHE POSSONO COSTARE MOLTO CARO....oggi raccontiamo l'ennesimo caso in cui il contribuente viene punito pesantemente per avere emesso fatture con descrizioni troppo sintetiche e generiche, del tipo: "ultimazione lavori di pavimentazione e impianti” oppure “saldo per lavori ultimati”. In questo accertamento abbiamo a che fare con il contratto di appalto - quindi con una società che opera nell'edilizia - ma la genericità delle fatture è un vizio capitale presente in tutti i settori. Eppure la legge prescrive chiaramente quali sono i requisiti delle fatture, che le rendono validamente opponibili al Fisco in caso di accertamento. Requisiti che non ci stancheremo mai di ripetere: natura, qualità, quantità dei prodotti o dei servizi resi, data di effettuazione delle operazioni, prezzo unitario ecc....ecc.... Bene: la Cassazione 11911 del 30.04.2026 ha condannato una società che emetteva fatture troppo generiche e che si era difesa sostenendo che sarebbe stato sufficiente (per la Finanza) esaminare i contratti di appalto presenti in sede. I Giudici hanno stabilito che la fattura è valida solo quando è precisa e consente di ricostruire esattamente ogni operazione. Dunque al bando diciture come "lavori mese di ......" - "saldo balconi" - "trasporti del mese" - "acconto lavori" ecc....ecc... Fonte: Fiscal Focus.

  • INTERPELLO 94/2026 DEL 01.04.2026 - si confermano alcuni concetti in materia di mandatari senza rappresentanza, un tipo di attività che viene esercitato in particolare dalle Agenzie di intermediazione immobiliare, commissionari, agenti di commercio ed altre categorie di intermediari. La risposta a questo interpello (in estrema sintesi) afferma che solo il guadagno puro e semplice dell'intermediario (qui denominato "mark up") assorbe la stessa natura Iva dei servizi o degli acquisti che vengono riaddebitati o riaccreditati al committente-mandante. Gli eventuali servizi aggiuntivi del mandatario, invece, devono seguire la disciplina prevista per lo specifico servizio. Tradotto: se al nostro mandante accreditiamo affitti al 10% anche il nostro mark up sarà al 10% (e così in effetti è, essendo confuso nella differenza tra affitti incassati e affitti pagati); se però al nostro mandante offriamo anche un servizio di cambio biancheria, pulizia locali, posto spiaggia riservato ecc....ecc...purchè distintamente retribuitici dal mandante, il loro importo sarà soggetto ad Iva 22%. Aggiungiamo noi: se però questi servizi non vengono retribuiti specificamente ma li facciamo rientrare nel nostro mark up (guadagno di agenzia) nulla cambierà e resteranno confusi nella differenza "affitti attivi- passivi". Fonte: Sole 24 Ore.