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  • BCE E ANC - LA RESPONSABILITA' DELLE BANCHE NELLA GESTIONE DEI DATI SENSIBILI DEI CLIENTI 🔶 E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - Serie L del 14 agosto 2026, la DECISIONE (UE) 2026/1942 della Banca centrate europea del 30 luglio 2026 sul trattamento dei dati personali nel contesto della vigilanza prudenziale degli enti creditizi (BCE/2026/18). 🔷 La Decisione (UE) 2026/1942 della Banca centrale europea definisce le regole con cui la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti condividono la responsabilità nel trattamento dei dati personali durante la vigilanza prudenziale delle banche. ✴️ La Banca centrale europea (BCE) e ciascuna autorità nazionale competente (ANC) formano insieme il meccanismo di vigilanza unico (MVU). ♦️ La BCE e le ANC svolgono compiti di vigilanza in relazione alla vigilanza prudenziale degli enti creditizi ai sensi del regolamento (UE) 1024/2013. Nell’assolvimento di tali compiti di vigilanza, la BCE e le ANC possono trattare dati personali. ♦️ La BCE e ciascuna ANC sono pertanto da considerare contitolari del trattamento. ✳️ La Banca Centrale Europea (BCE) e le Autorità Nazionali Competenti (ANC) formano il Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU), il sistema europeo per la supervisione delle banche. La BCE controlla direttamente le grandi banche, mentre le ANC (come la Banca d'Italia in Italia) vigilano sugli istituti minori, lavorando insieme per la stabilità finanziaria. ✅ Il trattamento dei dati personali durante la vigilanza prudenziale delle banche è legittimato dall'esigenza di pubblico interesse e regolato dal GDPR e dal Regolamento UE 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018 per la Banca Centrale Europea. ✅ Il GDPR (Regolamento generale sulla protezione dei dati) impone alle banche di adottare misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la sicurezza dei dati, ottenere il consenso esplicito dei clienti per il trattamento delle loro informazioni personali e notificare prontamente eventuali violazioni dei dati. ✅ Le banche devono proteggere i dati sensibili dei clienti attraverso l’implementazione di misure di sicurezza come crittografia dei dati, controllo degli accessi e monitoraggio dei sistemi informatici. ✅ Le banche devono informare i clienti sulle finalità del trattamento dei dati e sui diritti che loro spettano in merito alla protezione dei dati personali (art. 3). 🔷 Le banche devono ottenere il consenso libero, specifico, informato e inequivocabile dei clienti per la raccolta e il trattamento dei dati personali, consentendo loro di revocarlo in qualsiasi momento. ✅ Le banche devono notificare tempestivamente ai clienti eventuali violazioni dei dati che potrebbero mettere a rischio la loro riservatezza o sicurezza finanziaria (art. 5). ♦️ Le violazioni dei dati possono comportare pesanti multe e azioni legali da parte dei clienti colpiti, a seconda delle normative vigenti. ✅Le banche possono incorrere in azioni legali per violazione della privacy e violazione dei doveri fiduciari se divulgano o vendono i dati dei clienti a terze parti senza il loro consenso. ♦️ Le banche potrebbero affrontare azioni collettive da parte dei clienti, il coinvolgimento delle autorità di vigilanza e la perdita di fiducia dei clienti nel marchio bancario. ✅ I contitolari del trattamento regolano tra loro eventuali risarcimenti versati da uno (o più) di essi per il danno subito a seguito di un inadempimento del regolamento (UE) 2018/1725 o del regolamento (UE) 2016/679 in base all’effettivo grado di responsabilità (art. 11). ✅ In caso di controversia in merito alla liquidazione del risarcimento versato da uno dei contitolari del trattamento per i danni subiti a causa di una violazione del regolamento (UE) 2018/1725 o del regolamento (UE) 2016/679, è istituita una commissione indipendente per facilitare la risoluzione della controversia (art. 12). 📌 Per consultare il testo della Decisione (UE) 2026/1942 della Banca centrale europea, cliccare QUI.

  • MINISTERO DEL LAVORO - RIVALUTATE LE PRESTAZIONI ECONOMICHE PER DANNO BIOLOGICO A SEGUITO DI INFORTUNIO O MALATTIA PROFESSIONALE CON DECORRENZA 1° LUGLIO 2026 🔶 Gli importi di erogazione delle prestazioni economiche per danno biologico - per infortunio sul lavoro e malattia professionale nei settori industria, agricoltura, medici esposti a radiazioni ionizzanti, tecnici sanitari di radiologia medica autonomi - di cui alla delibera adottata dal Consiglio di amministrazione dell’Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) in data 9 aprile 2026, n. 42, sono rivalutati, con decorrenza 1° luglio 2026, in misura pari a 1,4%. 🔷 Lo ha stabilito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con il decreto 3 agosto 2026, n. 98, concernente “Rivalutazione annuale delle prestazioni economiche per danno biologico con decorrenza 1° luglio 2026", pubblicato, in data 13 agosto 2026 nella sezione "Pubblicità legale" dello stesso Ministero. ✴️ La rivalutazione è in vigore dal 1° luglio 2026 e tiene conto dell’adeguamento degli importi sulla base della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell’Istat negli anni 2024 e 2025, che è risultato per l’anno 2024 pari a 119,7 e per l’anno 2025 pari a 121,4 (base 2015= 100). ♦️ Ora, considerato che il relativo indice di variazione tra il 2024 e 2025 (media annua) è pari all’1,4%, di conseguenza, il coefficiente di rivalutazione da applicare a partire dal 1° luglio 2026 agli indennizzi dovuti dall’Inail è pari a 1,014. E si applicano, inoltre, agli indennizzi dovuti dall’Inail ai sensi della "Tabella indennizzo danno biologico" di cui al decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 12 luglio 2000. 🔷 Tale indice va applicato agli importi delle prestazioni economiche per danno biologico, più precisamente agli indennizzi in capitale dovuti dall’INAIL, tenuto conto della tabella in vigore alla data dell’evento lesivo e agli importi degli indennizzi in rendita relativi alla quota che ristora il danno biologico, fissati con decreto ministeriale 3 agosto 2026, n. 98, che ha rivalutato con decorrenza 1° luglio 2026 i predetti importi in misura pari a 1,4%. ✳️ Il danno biologico di origine lavorativa è riconosciuto come danno alla persona nella sua globalità e, quindi, come menomazione all'integrità psico-fisica del soggetto che si ripercuote su tutte le sue attività e capacità, compresa quella lavorativa generica inscindibile dalle altre. ♦️ Esso è considerato indennizzabile quando causa un'invalidità di natura permanente. ✅ Le due quote che costituiscono la rendita sono rivalutate con criteri diversi: - la quota che indennizza il danno biologico è collegata agli adeguamenti periodici della relativa tabella, effettuati con decreto del Ministero de lavoro; - la quota per indennizzo delle conseguenze patrimoniali della menomazione è agganciata alla dinamica retributiva e, pertanto, viene rivalutata con le stesse modalità e gli stessi tempi vigenti per la rivalutazione della rendita diretta. ✅ Dal 1º luglio di ciascun anno, gli importi degli indennizzi del danno biologico erogati dall'INAIL sono rivalutati automaticamente, con decreto del Ministero de lavoro e delle politiche sociali, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT rispetto all'anno precedente. ♦️ Ricordiamo che l'anno precedente, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con il decreto del 20 giugno 2025, n. 85, ha rivalutato, con decorrenza dal 1° luglio 2025, gli importi delle prestazioni economiche per danno biologico in misura pari a 0,8%. 📌 Per consultare il testo del decreto del Ministero del lavoro n. 98/2026, cliccare QUI.

  • DISABILI - FISSATA LA MISURA DEL CONTRIBUTO ESONERATIVO DALL'OBBLIGO DI ASSUMERE DISABILI APPLICABILE A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2027 - ADEGUATO ANCHE L'IMPORTO DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA 🔶 Lo scorso 12 agosto, è stato pubblicato, nella sezione "Pubblicità legale" del sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il decreto 3 agosto 2026, n. 100, recante l'adeguamento dell'importo del contributo esonerativo nell'ambito della disciplina del collocamento mirato delle persone con disabilità. ✴️ L’importo del contributo esonerativo, di cui all’articolo 5, commi 3 e 3-bis, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è adeguato a euro 44,32 per ciascun giorno lavorativo e per ciascun lavoratore con disabilità non occupato. ♦️ Il nuovo importo si applicherà a decorrere dal 1° gennaio 2027. ✳️ Ricordiamo che, secondo quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 5 della L. n. 68/1999, i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l'intera percentuale dei disabili, possono, a domanda, essere parzialmente esonerati dall'obbligo dell'assunzione, alla condizione che versino al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili un contributo esonerativo per ciascuna unità non assunta, nella misura di lire 25.000 per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato. ♦️ Con l'articolo 1, comma 1 del decreto 21 dicembre 2007, è stato poi disposto che "L'importo del contributo esonerativo di cui all'art. 5, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è convertito da lire 25.000 ad euro 12,91, ed è adeguato ad euro 30,64". 🔷 Tale importo viene ora elevato a 44,32 euro: - per ciascun giorno lavorativo e - per ciascun lavoratore con disabilità non occupato. ✅ Il successivo comma 3-bis consente, invece, ai datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per mille, di autocertificare l'esonero, sempre subordinatamente al versamento del contributo esonerativo, per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato. 🔷 Per effetto dell'adeguamento, il decreto determinata l'importo della sanzione amministrativa, prevista ai sensi dell’articolo 15, comma 4, della legge n. 68 del 1999, nella misura di 221,60 euro (pari a cinque volte l’importo del contributo esonerativo), per ciascun giorno lavorativo e per ciascun lavoratore con disabilità non occupato. 📌 Per consultare il testo del decreto del Ministero del lavoro n. 100/2026, cliccare QUI. 📌 Per consultare il testo della L. n. 68/1999, cliccare QUI.

  • D.LGS. N. 149/2026 - RIFORMA DELL'ORDINAMENTO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA - ISTITUITO IL RUOLO UNICO NAZIONALE DEI MAGISTRATI TRIBUTARI 🔶 E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2026 - Supplemento Ordinario n. 30, il DECRETO LEGISLATIVO 7 agosto 2026, n. 149, recante "Disposizioni in materia di ordinamento della giurisdizione tributaria". 🔷 Approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 4 agosto 2026 al fine di dare attuazione all’articolo 1, comma 1, lett. m-bis), della legge delega fiscale n. 111/2023, il nuovo decreto delegato introduce la disciplina dello stato giuridico dei magistrati tributari uniformandola, nei limiti della compatibilità, a quella della magistratura ordinaria. ♦️ Il provvedimento, composto di soli tre articoli, riorganizza aspetti chiave della giustizia e del processo tributario. ✴️ In particolare, l’articolo 1 reca le necessarie modificazioni al D.Lgs. n. 175 del 14 novembre 2024 (recante il Testo unico della giustizia tributaria), che ha abrogato il D.Lgs. n. 545 del 1992, volte a istituire il Ruolo unico nazionale dei magistrati tributari delle Corti di giustizia tributaria, tenuto dall'Organo di autogoverno della magistratura tributaria, e a disciplinarne lo stato giuridico estendendo loro, in quanto compatibili, gli istituti già previsti per i magistrati ordinari. ♦️ Nel Ruolo sono inseriti, ancorché temporaneamente fuori ruolo, i magistrati tributari in servizio secondo la rispettiva anzianità di servizio nella qualifica. ♦️ Il ruolo unico nazionale dei magistrati tributari è reso pubblico annualmente, entro il mese di gennaio, nel sito internet istituzionale del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. ✅ Una parte consistente del decreto è dedicata allo stato giuridico dei magistrati tributari. ♦️ Sono introdotte disposizioni su dimissioni e riammissione in servizio, dispensa dal servizio, collocamento in aspettativa d’ufficio per infermità, trasferimento d’ufficio e diritto di partecipazione ai procedimenti che incidono sulla posizione del magistrato. ✅ Il decreto introduce, inoltre, una disciplina organica della responsabilità e del procedimento disciplinare. ♦️ Per quanto non disciplinato, si applicano, in quanto compatibili, le norme sul procedimento disciplinare dei magistrati ordinari contenute nel decreto legislativo n. 109 del 23 febbraio 2006.   ♦️ Una novità importante riguarda il diritto di difesa dell’incolpato, che può farsi assistere non solo da un componente di Corte di giustizia tributaria, ma anche da un avvocato. ✴️ L’articolo 2 prevede puntuali interventi di coordinamento normativo con le disposizioni di status fino a oggi previste per la magistratura ordinaria, amministrativa, militare e contabile, allo scopo di estendere alla magistratura tributaria le norme e gli istituti applicabili all’ordinamento delle altre magistrature, quali, ad esempio: - il diritto alle ferie, - l’aspettativa senza assegni per incarichi presso altri soggetti, - le incompatibilità extra-giurisdizionali, - il collocamento fuori ruolo o in aspettativa retribuita, - il divieto di svolgere arbitrati, nonché - l’obbligo di collocamento in posizione di fuori ruolo se destinatari di incarichi apicali o semiapicali presso istituzioni, organi ed enti pubblici, nazionali ed internazionali. 📣 Il decreto rinvia a un successivo intervento legislativo la fissazione del numero massimo dei magistrati tributari collocabili fuori ruolo. Fino ad allora, il limite sarà stabilito con delibera del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, in proporzione al numero dei magistrati tributari effettivamente in servizio.   ✴️ L’ultima norma del decreto, l’articolo 3, detta le disposizioni finanziarie. 📌 Per consultare il testo del D.Lgs. n. 149/2026, cliccare QUI. 📌 Per consultare il testo del D.Lgs. n. 175/2024, cliccare QUI. 🖥 Per accedere al sito del Dipartimento della Giustizia Tributaria, cliccare QUI.

  • PROFESSIONE AVVOCATO - FISSATA LA MISURA DEL CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ESAME 🔶 Le spese per la sessione dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, poste a carico del candidato sono fissate nella misura forfetaria di euro 62,00, quale contributo da corrispondere al momento della domanda. ♦️ Le spese devono essere versate mediante pagamento digitale da assolvere tramite la piattaforma PagoPA. 🔷 Lo ha stabilito il Ministero della giustizia con decreto del 3 agosto 2026, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 2026. ✅ Le disposizioni dettate dal presente decreto sostituisce l'articolo 1 del decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 16 settembre 2014, e si applica a decorrere dalla sessione del corrente anno dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense. 📌 Per consultare il testo del decreto 3 agosto 2026, cliccare QUI.

  • ✅ Inoltre, il decreto istituisce nuovi strumenti per il coordinamento e la crescita del comparto attraverso una programmazione quinquennale, tra i quali: - il tavolo tecnico di filiera, con funzioni consultive e di supporto all’elaborazione e attuazione degli atti di indirizzo e coordinamento delle attività di filiera e delle politiche del settore (art. 12): - il Piano nazionale del settore, quale strumento programmatico e strategico del settore (art. 13); - un sistema di rilevazione annuale dei dati statistici del settore florovivaistico a cura di ISMEA, al fine di supportare le attività di programmazione, indirizzo e monitoraggio delle politiche di filiera (art. 14); - la possibile adozione di un “marchio unico” nazionale per garantire origine e tracciabilità delle produzioni, finalizzato a garantire l’origine, la qualità e la tracciabilità dei prodotti dell’attività florovivaistica, con le modalità previste dal codice della proprietà industriale (art. 15). ✅ All'articolo 16 viene disciplinato il contributo dei privati alla produzione di materiali forestali di moltiplicazione e promossa la rinaturalizzazione dei territori. ♦️ Al fine di sviluppare un sistema vivaistico forestale idoneo a soddisfare il fabbisogno di materiale di moltiplicazione di provenienza certificata per fini forestali, gli organismi ufficiali, le autorità territoriali e gli altri soggetti da essi individuati possono cedere, a titolo oneroso, il postime certificato a operatori privati iscritti nel registro ufficiale degli operatori professionali (RUOP) nella sezione vivaismo forestale, dotati della licenza di cui all’articolo 4 del D.Lgs. n. 386 del 2003, per lo svolgimento delle successive fasi di coltivazione e commercializzazione (art. 16, comma 3). ♦️ Il RUOP è un registro europeo (Regolamento (UE) 2016/2031) gestito in Italia dai Servizi Fitosanitari Regionali, al fine di identificare in modo univoco le aziende che producono, commercializzano o muovono piante e prodotti vegetali. Sostituisce il vecchio RUP (Registro Ufficiale dei Produttori) ed è obbligatorio per la sicurezza fitosanitaria. ✅ All'articolo 17 si prevede che le Regioni promuoveranno la messa a dimora di alberi con priorità per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, mirando al contrasto del dissesto idrogeologico e alla creazione di boschi urbani. ♦️ I Comuni potranno concedere terreni di proprietà agricola o degradati in affitto agevolato o gratuito (fino a 1 ettaro) a operatori vivaistici per la produzione di materiali forestali certificati. ♦️ Per l’assegnazione dei terreni comunali saranno criteri preferenziali la cittadinanza UE, l’età inferiore ai 40 anni e il possesso di titoli di studio specifici in scienze forestali. 📌 Per consultare il testo del decreto legislativo n. 151/2026, cliccare QUI. 📌 Per consultare il testo della L. n. 102/2024, cliccare QUI.

  • D.LGS. N. 151/2026 - AL VIA LA RIFORMA DEL SETTORE FLOROVIVAISTICO - VALORIZZATA L'INTERA FILIERA - PREVISTO UN PIANO NAZIONALE PER IL FLOROVIVAISMO 🔶 E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 2026, il DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 2026, n. 151, recante "Disposizioni in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell'utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico e della filiera florovivaistica, in attuazione della delega di cui alla legge 4 luglio 2024, n. 102". ✴️ Il provvedimento - in vigore dal prossimo 27 agosto - dà attuazione alla delega prevista dalla legge 4 luglio 2024, n. 102 e punta a definire un quadro normativo organico per un comparto considerato strategico per l’agricoltura italiana, per l’ambiente, per il paesaggio e per la competitività del Made in Italy. ♦️ L’intervento mira a superare la frammentarietà delle misure adottate nel tempo, introducendo strumenti stabili di programmazione, coordinamento e valorizzazione della filiera. ✅ L'attività agricola florovivaistica viene in quadrata in modo organico all'interno dell'articolo 2135 del Codice civile. Il decreto fornisce, infatti, per la prima volta, una definizione puntuale dell’attività agricola florovivaistica, includendo la floricoltura e le diverse tipologie di vivaismo: ornamentale, frutticolo, olivicolo, forestale e orticolo. ♦️ "L’attività agricola florovivaistica è l’attività esercitata dall’imprenditore agricolo, di cui all’articolo 2135 del codice civile, in forma individuale, societaria o associata, e diretta alla produzione dei vegetali, che avvenga in vivaio, in serra o in altre strutture, anche mobili, per la protezione e la crescita delle piante" (art. 1, comma 1). 🔷 L’attività agricola florovivaistica, in particolare, comprende: a) la floricoltura, concernente la produzione di fiori freschi recisi e secchi, colorati, stabilizzati o sbiancati, fiori eduli, foglie e fronde recise fresche, nonché piante in vaso da interno, da fiore e da foglia; b) la produzione di organi di propagazione gamica (semi o sementi) e agamica (bulbi, tuberi, rizomi, talee, marze e altro materiale di propagazione vegetativa da vivo e da vitro); c) il vivaismo ornamentale, concernente la produzione di piante intere da esterno, in vaso o in piena terra, e del relativo materiale di moltiplicazione; d) il vivaismo frutticolo e viticolo, concernente la produzione di piante, parti di piante, semi e altro materiale di moltiplicazione vegetale e) vivaismo forestale, concernente la produzione di materiali forestali di moltiplicazione; f) vivaismo orticolo, concernente la produzione di piante orticole, aromatiche e officinali e dei relativi materiali di moltiplicazione (art. 1, comma 2). ✅ All'articolo 4 si prevede che un successivo decreto interministeriale si provveda alla definizione delle figure professionali del settore, con particolare attenzione all’aggiornamento della figura del manutentore del verde per adeguarla alle moderne pratiche di gestione urbana e dei giardini storici. ✅ Una delle principali novità riguarda la tipizzazione del contratto di coltivazione, che disciplina l’obbligo del produttore di curare lo sviluppo del prodotto vegetale seguendo le indicazioni tecniche del committente. 🔷 Al comma 1 dell'articolo 7 viene precisato che il contratto di coltivazione nel settore florovivaistico è "il contratto con il quale l’imprenditore agricolo florovivaistico si impegna a curare e sviluppare, per l’intero ciclo biologico o per una fase necessaria di esso, i prodotti vegetali conformemente alle indicazioni del committente e, a ciclo biologico compiuto, a cedere il prodotto al committente per il successivo utilizzo".

  • PensAMI - NUOVA VERSIONE DEL SIMULATORE SCENARI PENSIONISTICI DELL'INPS 🔶 Si chiama “PensAMi” (PENSione A MIsura) il simulatore ideato per aiutare le persone a capire quando potranno andare in pensione e con quali prestazioni. 🔷 Il servizio INPS è completamente gratuito e permette a tutti, senza autenticazione, di simulare i possibili scenari pensionistici, considerata l’attività lavorativa svolta. 🔻 In alternativa, il servizio “PensAMI” è disponibile anche sull’app INPS Mobile, nella sezione “Servizi – senza autenticazione”., disponibile anche sull’App dell’Istituto, ✅ Il servizio INPS PensAMi viene aggiornato costantemente per tenere conto di tutte le novità sulle pensioni. L’INPS lo definisce un consulente pensionistico “di prima istanza”: uno strumento di orientamento e di educazione previdenziale, non un atto con valore certificativo. ✅ PensAMI serve a simulare, a scopo esclusivamente informativo, a quali trattamenti pensionistici il contribuente potrà avere diritto e quando. ♦️ Il risultato ottenuto è basato sulle risposte e i dati forniti dal contribuente, che non vengono confrontati con la banca dati dell’Istituto. Questo strumento, accessibile senza obbligo di registrazione, consente di ottenere risposte a domande che molti spesso si pongono, come ad esempio: Come e quando posso andare in pensione? Posso fare qualcosa per anticipare l’accesso all pensione?  ♦️ Il simulatore permette inoltre di confrontare gli scenari: si possono aggiungere o eliminare elementi, come un riscatto di laurea o un periodo di lavoro all’estero, e vedere immediatamente come cambia la data di uscita. ✅ Con lo strumento infatti si otterranno risposte su: - le principali prestazioni pensionistiche a cui potrebbe aver diritto il contribuente; - la data alla quale potrebbe accedere alla pensione; - i dettagli sulle modalità di calcolo applicate, cioè se il sistema sarà retributivo, misto o contributivo; - le opzioni disponibili sia nelle singole gestioni previdenziali sia cumulando l’intera contribuzione versata. ✴️ Una volta dentro il servizio, il sistema richiederà tutta una serie di dati. ♦️ Il percorso si articola su tre livelli progressivi: - Primo livello (Dati anagrafici e contributivi base): inserimento dell’anno di nascita, del genere, dell’età di inizio contribuzione e della gestione previdenziale principale (dipendenti, autonomi, gestione separata, ecc.). Mostra le opzioni per la pensione di vecchiaia o anticipata ordinaria. - Secondo livello (dettaglio carriera e periodi specifici): inserimento di eventuali riscatti (es. laurea), servizio militare, periodi di disoccupazione, maternità o lavoro svolto all’estero. - Terzo livello (istituti di anticipo pensionistico): verifica della possibilità di accedere a strumenti specifici per anticipare l’uscita (es. lavori usuranti, precoci, Opzione Donna o forme di flessibilità). 🔷 Inoltre, il simulatore fornisce informazioni basate esclusivamente sulle: - risposte fornite dall’utente; - informazioni sulle pensioni maturate dal 2019. 🔷 Il simulatore non calcola gli importi pensionistici. ✅ Il simulatore fornisce informazioni esclusivamente sui trattamenti pensionistici diretti relativi alle seguenti gestioni previdenziali gestite dall’INPS in base alle disposizioni vigenti: - Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD); - gestione esercenti attività commerciali (COM); - gestione artigiani (ART); - gestione coltivatori diretti, mezzadri e coloni (CD/CM); - gestione separata; - cassa pensioni dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato (CTPS); - cassa pensioni dei dipendenti degli Enti locali (CPDEL); - cassa pensioni degli ufficiali giudiziari (CPUG); - cassa pensioni insegnanti (CPI); - cassa pensioni sanitari (CPS). 🖥 Per accedere al servizio, cliccare QUI.

  • ✅ Una delle novità centrali del decreto è l’estensione del ravvedimento speciale al periodo d’imposta 2023. La sanatoria riguarda il quadriennio 2020-2023 ed è destinata ai soggetti ISA che rinnovano il Concordato preventivo biennale dopo aver aderito al primo ciclo. ✅ Il regime sanzionatorio legato all’accoppiamento dei registratori di cassa telematici e i POS viene rivisto. Viene prevista una franchigia del 5% tra le due rilevazioni per non far scattare le sanzioni (art. 33). 📌 Per consultare il testo del D.Lgs. n. 148/2026, cliccare QUI.

  • D.LGS. N. 148/2026 - PUBBLICATO IL QUARTO CORRETTIVO "OMNIBUS" DELLA RIFORMA FISCALE 🔶 E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2026 - Supplemento Ordinario n. 30, il DECRETO LEGISLATIVO 7 agosto 2026, n. 148, recante "Disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, di imposta sulle successioni e donazioni, di imposta sul valore aggiunto, di accise nonchè in materia di controlli, di adempimento collaborativo e di semplificazione". ✴️ Il decreto (c.d. "Decreto Correttivo Omnibus") - in vigore dal 12 agosto 2026 - si compone di 37 articoli suddivisi nei seguenti 12 Titoli: - Titolo I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE (artt. 1 - 2); - Titolo II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO (art. 3); - Titolo III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REDDITI D'IMPRESA (artt. 4 - 9): - Titolo V - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (art. 12); - Titolo VI - REVISIONE DISCIPLINA ACCERTAMENTO (artt. 13 - 25); - Titolo VII - REVISIONE DISCIPLINA REDDITI FINANZIARI (artt. 26 e 27); - Titolo VIII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (artt. 28 e 29); - Titolo IX - REVISIONE DISCIPLINA ENTI DEL TERZO SETTORE (art. 30); - Titolo X - DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (artt. 31 e 32); - Titolo XI - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANZIONI TRIBUTARIE (artt. 33 e 34); - Titolo XII - DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO E FINALI (artt. 35 - 37). 🔷 Il provvedimento introduce una serie di correttivi alla riforma fiscale che vanno a toccare il concordato preventivo biennale, i controlli fiscali e i fringe benefit. ✅ L'articolo 1 riscrive le norme sui carichi familiari, va a modificare il TUIR, Testo Unico Imposte sui Redditi, e in particolare all’articolo 12, ai fini dell’individuazione dei familiari a carico. ✅ L’articolo 2 si occupa, invece, dei fringe benefit da auto aziendali. La misura punta a disincentivare l’uso aziendale di vetture vecchie e potenzialmente più inquinanti, spingendo le imprese ad effettuare un turnover delle flotte ogni cinque anni. La tassazione viene aumentata del 50% per le auto aziendali concesse ai dipendenti a partire dal sesto anno di “vetustità” del veicolo, anche se viene riassegnato a un dipendente diverso. La norma, infatti, spinge le aziende a rinnovare ogni cinque anni il proprio parco auto. ✅ All'articolo 4 troviamo modifiche in materia di determinazione del reddito per le imprese agricole, che chiariscono i confini tra reddito agrario e reddito d'impresa, perfezionando il trattamento fiscale delle strutture hi-tech e dell'uso di immobili strumentali. ✅ Il decreto, all'articolo 12, interviene sulla disciplina dell’IVA ampliando il termine entro il quale può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e ai servizi acquistati. ♦️ In particolare, viene esteso fino al secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura il termine entro il quale il contribuente può esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA e procedere alla relativa registrazione della fattura nel registro degli acquisti. ✅ Gli articoli dal 13 al 15 del decreto estendono la rateizzazione, finora riferita solo all’imposta di successione, anche all’imposta ipotecaria e catastale e spostano la decorrenza del calcolo degli interessi dal giorno successivo a quello del termine per la presentazione della dichiarazione. ✅ Una parte significativa delle modifiche riguarda il Concordato preventivo biennale (Titolo VIII - articoli 28 e 29), che viene rivisto con l’obiettivo di rendere più conveniente l’adesione per il periodo 2026-2027, soprattutto per i contribuenti che avevano già accettato la proposta relativa al primo biennio.

  • ✅ Più definito è invece il nuovo assetto finanziario di Province e Città metropolitane. ♦️ Dal 2027 viene istituita una compartecipazione al gettito IRPEF pari allo 0,92% nel 2027 e allo 0,97% dal 2028, entro il limite delle risorse del fondo appositamente istituito. 🔷 Il D.Lgs. n. 147/2026 è entrato formalmente in vigore il 12 agosto 2026, ma la sua attuazione seguirà almeno tre differenti velocità. - Sono immediatamente operative numerose modifiche ordinamentali e quelle relative ai singoli tributi che non prevedono una diversa decorrenza. - Il 2027 rappresenterà invece lo spartiacque per la nuova disciplina sanzionatoria, l’accertamento esecutivo regionale, le nuove compartecipazioni IRPEF e diverse disposizioni sulla tassa automobilistica. - Al 2028 sono rinviate ulteriori modifiche, tra cui il nuovo sistema ordinario di pagamento della tassa automobilistica. ♦️ Da tenere inoltre presente che a tutto ciò si deve aggiungere un numero consistente di provvedimenti attuativi che dovranno essere emanati. ♦️ Per gli enti locali, tuttavia, alcune scadenze sono già concrete. La più vicina è quella del 31 ottobre 2026, entro la quale occorrerà verificare e, ove necessario, inserire nel Portale del federalismo fiscale le delibere regolamentari e tariffarie del canone unico relative agli anni 2021-2025. 📌 Per consultare il testo del D.Lgs. n. 147/2026, cliccare QUI.

  • ✅ L’articolo 8 estende alle Regioni, per gli atti emessi dal 1° gennaio 2027 - o dalla precedente data eventualmente stabilita dalla legge regionale - il modello dell’accertamento esecutivo già sperimentato dagli enti locali. L’avviso contiene anche l’intimazione ad adempiere e acquista efficacia di titolo esecutivo senza necessità della successiva cartella di pagamento o dell’ingiunzione fiscale. ✅ Una misura di immediato interesse per i Comuni è contenuta nell’art. 11. ♦️ La quota riconosciuta agli enti per la partecipazione all’accertamento dei tributi erariali viene elevata al 100 per cento per il triennio 2026-2028. Il legislatore tenta così nuovamente di rendere economicamente conveniente la collaborazione dei Comuni all’emersione dell’evasione erariale, riconoscendo integralmente all’ente locale la quota prevista dal meccanismo premiale. ✅ All'articolo 12 il decreto opera anche un coordinamento generale della disciplina sanzionatoria. ♦️ Per i tributi regionali e locali trovano applicazione le regole generali del D.Lgs. n. 472/1997 e, dal 1° gennaio 2027, quelle del nuovo testo unico delle sanzioni, di cui al D.Lgs. n. 173 del 5 novembre 2024. ♦️ Vengono rideterminate alcune sanzioni specifiche. Dal 2027, per IMU e TARI e per le altre fattispecie espressamente interessate dalla riforma, l’omessa dichiarazione viene sanzionata nella misura del 100 per cento del tributo non versato, mentre per la dichiarazione infedele la sanzione è fissata al 40 per cento. ♦️ Le nuove misure si applicano alle violazioni commesse dal 1° gennaio 2027. ✅ Agli articoli 13 - 22 si tratta della tassa automobilistica. - Il tributo viene qualificato come tributo proprio derivato dotato di maggiore autonomia impositiva. - Dal 2027 le Regioni potranno quindi esercitare gli spazi di autonomia riconosciuti dalla nuova disciplina, fermo restando che le esenzioni regionali non potranno estendersi automaticamente all’addizionale erariale, per la quale continueranno a valere esclusivamente le esenzioni stabilite dallo Stato. - Viene poi precisato il principio di territorialità: per le persone fisiche rileva la residenza; per le persone giuridiche la sede legale, salvo che la gestione ordinaria avvenga principalmente in un luogo diverso. - A decorrere dal 1° gennaio 2028 cambia inoltre il sistema delle scadenze: la tassa sarà normalmente dovuta per dodici mesi decorrenti dal mese di immatricolazione; il primo pagamento dovrà essere effettuato entro la fine del mese successivo, mentre i successivi entro l’ultimo giorno del mese di immatricolazione. ✅ Particolarmente rilevanti sono le modifiche introdotte dall’articolo 28, in materia di tariffa sui rifiuti. ♦️ Per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono, in tutto o in parte, al di fuori del servizio pubblico, dimostrando l’avvio a riciclo o recupero, viene confermata l’esclusione dalla componente tariffaria proporzionata alla quantità dei rifiuti conferiti. Cambia però la durata della scelta tra servizio pubblico e mercato: l’opzione deve avere durata non inferiore a due anni. La comunicazione al Comune, o al gestore nel caso di tariffa corrispettiva, deve essere effettuata entro il 30 giugno, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo. ✅ Una parte rilevante del decreto è quella contenuta nel Titolo IV (articoli 33 - 36) e riguarda l'attuazione del federalismo fiscale. ♦️ Dal 2027 alle Regioni a statuto ordinario viene attribuita una compartecipazione al gettito IRPEF. L’aliquota dovrà essere determinata entro il 31 dicembre 2026 e dovrà garantire risorse corrispondenti a una serie di trasferimenti statali contestualmente soppressi. 🔻 Tra questi figurano 424 milioni della quota non sanitaria della compartecipazione IVA, 110 milioni per i libri di testo, 34 milioni del fondo per il welfare dello studente e soprattutto 5.259,6 milioni di euro del Fondo nazionale per il trasporto pubblico locale.

  • D.LGS. N. 147/2026 - RIDISEGNATA LA FISCALITA' TERRITORIALE - NUOVE REGOLE PER I TRIBUTI LOCALI 🔶 E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2026 - Supplemento Ordinario n. 30, il DECRETO LEGISLATIVO 7 agosto 2026, n. 147, recante "Disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale". ✴️ Il decreto si compone di 39 articoli suddivisi nei seguenti 5 Titoli: - Titolo I - RAPPORTI CON I CONTRIBUENTI (artt. 1 - 12) -Disposizioni generali in materia di tributi regionali e locali - Accertamento e riscossione - Sanzioni; - Titolo II - I SINGOLI TRIBUTI (artt. 13 - 24) - Tributi regionali - Tassa automobilistica - Altri tributi regionali; - Titolo III - TRIBUTI DEGLI ENTI LOCALI (artt. 25 - 32) - Province e città metropolitane - Comuni; - Titolo IV - ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE (artt. 33 - 36) - La compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; - Titolo V - NORME FINALI (artt. 37 -39). 🔷 Il provvedimento introduce disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale, riorganizzando profondamente la disciplina della fiscalità locale nell'ambito della riforma fiscale. ✳️ Il provvedimento attuativo della riforma fiscale interviene su diversi aspetti chiave del sistema finanziario degli enti territoriali: - riordino e semplificazione della disciplina dei tributi regionali e locali; - disposizioni operative per l'attuazione del federalismo fiscale regionale; - armonizzazione dei prelievi e razionalizzazione delle entrate degli enti di prossimità; - più spazio alla collaborazione preventiva, alla regolarizzazione spontanea e alla rateazione; - nuovo quadro sanzionatorio rivisto dal 2027. ✅ Una delle innovazioni più significative è contenuta nell’art. 4. Il decreto modifica in più punti il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) estendendo ai crediti tributari di Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni gli istituti già previsti per i crediti delle Agenzie fiscali. ♦️ Gli enti territoriali entrano così formalmente nei meccanismi di trattamento dei crediti tributari previsti nelle procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza. ♦️ L’ente locale non può più essere considerato un soggetto esterno rispetto alle proposte di trattamento del debito tributario formulate nell’ambito degli strumenti del Codice della crisi: il decreto individua espressamente gli enti territoriali titolari del credito quali destinatari delle proposte e rimette agli ordinamenti dei singoli enti l’individuazione del soggetto competente a esprimere la relativa volontà. ✅ Sostituito l'articolo 53 del D.Lgs. n. 446/1997 e dettate nuove regole per la governance e la vigilanza dell'Albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di accertamento e riscossione delle entrate delle regioni e degli enti locali (artt. 5 e 6). ♦️ L’Albo sarà tenuto da una Commissione composta da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell’interno, delle Regioni, degli enti locali e degli operatori iscritti. ♦️ Parallelamente viene istituita una Commissione consultiva chiamata a elaborare linee guida sui criteri di affidamento e sulle modalità di svolgimento dei servizi di accertamento, riscossione e supporto. ♦️ L’articolo 6 del D.Lgs. n. 147/2026 interviene in maniera significativa sui requisiti patrimoniali richiesti agli operatori della fiscalità locale, sostituendo il comma 807 dell’art. 1 della legge n. 160/2019. ✅ Introdotte modifiche in materia di pagamento dei tributi locali (art. 7).

  • ♦️ I soggetti aspiranti al premio devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) esercitare l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile o essere imprenditore agricolo professionale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99; b) svolgere almeno una delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, della L. n. 24/2024, indicate sopra; c ) essere iscritti nell'apposita sezione del Registro delle imprese; d) essere iscritti all'anagrafe unica delle aziende agricole, gestita all'interno del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN); e) non aver riportato condanne penali, non avere procedimenti penali pendenti in Italia e all'estero e non essere destinatari di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; f) essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale, fiscale e assicurativa (art. 3). ✅ Entro il 31 gennaio di ogni anno, la Presidenza del Consiglio dei ministri emana un avviso pubblico, denominato «Bando De agri cultura». ♦️ Per partecipare al bando i soggetti interessati dovranno presentare apposita istanza corredata del progetto che si sta attuando e della documentazione individuata nel bando stesso. ♦️ In fase di prima applicazione del presente regolamento, il bando riguarda gli anni 2024, 2025 e 2026. 📌 Per scaricare il testo del D.P.C.M. n. 150/2026, cliccare QUI. 📌 Per scaricare il testo della legge n. 24/2024, cliccare QUI.

  • PREMIO "DE AGRI CULTURA" - PUBBLICATO IL REGOLAMENTO CHE DETTA LE MODALITA' E I CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL PREMIO 🔶 E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 dell' 11 agosto 2026, il D.P.C.M. 12 giugno 2026, n. 150, recante "Regolamento recante modalità e criteri di assegnazione del premio al merito denominato «De agri cultura» di cui all'articolo 10, comma 2, della legge 28 febbraio 2024, n. 24". ✴️ Ricordiamo che con la citata Legge 28 febbraio 2024, n. 24, pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 14 marzo 2024, sono state dettate disposizioni: - per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e - per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura coincidente con la seconda domenica di novembre (art. 6). 🔷 Con lo stesso decreto è stato, inoltre, istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un premio al merito, denominato «De agri cultura», riconosciuto, a decorrere dall'anno 2024, agli agricoltori che si sono distinti per aver prodotto beni di elevata qualità o per l'impiego di strumenti di innovazione tecnologica in agricoltura o di tecniche e metodi di coltivazione (art. 10). ✅ Lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano tutelano e sostengono la salvaguardia dell’ambiente e dell’ecosistema, nel rispetto dei princìpi di cui all’articolo 9 della Costituzione, anche attraverso il riconoscimento della figura dell’agricoltore come "custode dell’ambiente e del territorio", che concorre alla protezione del territorio stesso dagli effetti dell’abbandono delle attività agricole nonché dello svuotamento dei piccoli insediamenti urbani e dei centri rurali e dal rischio idrogeologico. ✳️ Sono “agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio” gli imprenditori agricoli, singoli o associati, che esercitano l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile, nonchè le società cooperative del settore agricolo e forestale, che si occupano di una o più delle seguenti attività: a) manutenzione del territorio attraverso attività di sistemazione, di salvaguardia del paesaggio agrario, montano e forestale e di pulizia del sottobosco, nonchè cura e mantenimento dell'assetto idraulico e idrogeologico e difesa del suolo e della vegetazione da avversità atmosferiche e incendi boschivi; b) custodia della biodiversità rurale intesa come conservazione e valorizzazione delle varietà colturali locali; c) allevamento di razze animali e coltivazione di varietà vegetali locali; d) conservazione e tutela di formazioni vegetali e arboree monumentali; e) contrasto all'abbandono delle attività agricole, al dissesto idrogeologico e al consumo del suolo; f) contrasto alla perdita di biodiversità attraverso la tutela dei prati polifiti, delle siepi, dei boschi, delle api e di altri insetti impollinatori e coltivazione di piante erbacee di varietà a comprovato potenziale nettarifero e pollinifero (art. 2). ✅ Gli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio potranno essere iscritti, su richiesta, in un apposito elenco che dovrà essere istituito presso i dipartimenti competenti in materia di agricoltura delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano (art. 5). ✳️ Con il D.P.C.M. 12 giugno 2026, n. 150, con due anni e mezzo di ritardo, vengono ora dettati le modalità e i criteri di assegnazione del premio denominato «De agri cultura», ♦️ Il premio viene conferito annualmente, sulla base di progetti avviati nel triennio antecedente all'anno cui si riferisce il premio, già realizzati o in fase di realizzazione, in relazione a ciascuna delle seguenti categorie di merito: a) innovazione tecnologica in agricoltura e uso di tecniche e di metodi di coltivazione integrata rispettosa dell'ecosistema; b) qualità del bene, competenza e rivisitazione della cultura tradizionale agricola in chiave creativa e innovativa.

  • 📍 26) Decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117: Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi. (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2026 - Supplemento Ordinario n. 26) - In vigore dal 1° gennaio 2027. 📍 27) Decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141: Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento e disposizioni di coordinamento e correttive relative ai testi unici di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale". (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 6 agosto 2026 - Supplemento Ordinario n. 28) - In vigore dal 7 agosto 2026 ma le cui disposizioni si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2027. 📍 28) DECRETO LEGISLATIVO 7 agosto 2026, n. 147, recante "Disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale". (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 dell' 11 agosto 2026 - Supplemento Ordinario n. 30) - In vigore dal 12 agosto 2026. 📍 29) DECRETO LEGISLATIVO 7 agosto 2026, n. 148, recante "Disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, di imposta sulle successioni e donazioni, di imposta sul valore aggiunto, di accise nonchè in materia di controlli, di adempimento collaborativo e di semplificazione". (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 dell' 11 agosto 2026 - Supplemento Ordinario n. 30) - In vigore dal 12 agosto 2026. 📍 30) DECRETO LEGISLATIVO 7 agosto 2026, n. 149, recante "Disposizioni in materia di ordinamento della giurisdizione tributaria". (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 dell' 11 agosto 2026 - Supplemento Ordinario n. 30) - In vigore dal 26 agosto 2026.

  • 📍 14) Decreto Legislativo 26 settembre 2024, n. 141: Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi. (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 232 del 3 ottobre 2024) - In vigore dal 4 ottobre 2024. 📍 15) Decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173: Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali. (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 28 novembre 2024 - Supplemento Ordinario n. 40) - In vigore dal 29 novembre 2024, ma le cui disposizioni si applicheranno dal 1° gennaio 2026. 📍 16) Decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174: Testo unico dei tributi erariali minori. (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 28 novembre 2024 - Supplemento Ordinario n. 40) - In vigore dal 29 novembre 2024, ma le cui disposizioni si applicheranno dal 1° gennaio 2026. 📍 17) Decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175: Testo unico della giustizia tributaria. (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 28 novembre 2024 - Supplemento Ordinario n. 40) - In vigore dal 29 novembre 2024, ma le cui disposizioni si applicheranno dal 1° gennaio 2026. 📍 18) Decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192: Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES). (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 2024) - In vigore dal 31 dicembre 2024. N.B. Il D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192 è stato ripubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2025, corredato delle relative note. 📍 19) Decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33: Testo unico in materia di versamenti e di riscossione. (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2025 - Supplemento Ordinario n. 8) - In vigore dal 27 marzo 2025, ma le cui disposizioni si applicheranno dal 1° gennaio 2026. 📍 20) Decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43: Revisione delle disposizioni in materia di accise. (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2025) - In vigore dal 5 aprile 2025. 📍 21) Decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81: Disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie. (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2025) - In vigore dal 13 giugno 2025. 📍 22) Decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123: Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti. (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto - Supplemento Ordinario n. 29/L) - In vigore dal 13 agosto 2025. 🔻 N.B. L'articolo 4, comma 5, del D.L. n. 200 del 31 dicembre 2025 (c.d. Milleproroghe 2026) stabilisce che il termine del «1° gennaio 2026» fissato dall'all'articolo 205, comma 1, slitta al «1° gennaio 2027». 📍 23) Decreto legislativo 4 dicembre 2025, n. 186: Disposizioni in materia di Terzo settore, crisi d'impresa, sport e imposta sul valore aggiunto”. (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2025) - In vigore dal 13 dicembre 2025. 📍 24) Decreto legislativo 18 dicembre 2025, n. 192: Disposizioni integrative e correttive in materia di IRPEF e IRES, di fiscalità internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro, nonché di modifica allo statuto dei diritti del contribuente e ai testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria, in materia di versamenti e riscossione e di imposta di registro e di altri tributi indiretti. (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 19 dicembre 2025) - In vigore dal 20 dicembre 2025. 📍 25) Decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10: Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto. (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2026 - Supplemento Ordinario n. 4) - In vigore dal 31 gennaio 2026 ma le cui disposizioni si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2027.

  • RIFORMA FISCALE - DECRETI LEGISLATIVI ATTUATIVI DELLA LEGGE N. 111/2023 - PUBBLICATI TRENTA DECRETI ATTUATIVI - SI CHIUDE IL PERCORSO DI ATTUAZIONE DELLA RIFORMA FISCALE 🔶 In attuazione della Legge delega sulla riforma fiscale, approvata con Legge 9 agosto 2023, n. 111, sono stati finora emanati e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i decreti di seguito riportati: 📍 1) Decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209: Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale. (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2023) - In vigore dal 29 dicembre 2023. 📍 2) Decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216: Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi. (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023) - In vigore dal 31 dicembre 2023. 📍 3) Decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219: Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente. (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2024) - In vigore dal 18 gennaio 2024. 📍 4) Decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220: Disposizioni in materia di contenzioso tributario. (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2024) - In vigore dal 4 gennaio 2024. 📍 5) Decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221: Disposizioni in materia di adempimento collaborativo. (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2024) - In vigore dal 18 gennaio 2024. 📍 6) Decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1: Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari. (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2024) - In vigore dal 13 gennaio 2024. 📍 7) Decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13: Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale. (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2024) - In vigore dal 23 febbraio 2024. 📍 8) Decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41: Disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza, ai sensi dell'articolo 15 della legge 9 agosto 2023, n. 111. (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2024) - In vigore dal 4 aprile 2024. 📍 9) Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto 14 giugno 2024: Approvazione della metodologia relativa al concordato preventivo biennale. (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 2024 - Supplemento Ordinario n. 24). 📍 10) Decreto Legislativo 14 giugno 2024, n. 87: Revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111. (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 28 giugno 2024) - In vigore dal 29 giugno 2024. 📍 11) Decreto Legislativo 5 agosto 2024, n. 108: Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale. (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 2024) - In vigore dal 6 agosto 2024. 📍 12) Decreto Legislativo 29 luglio 2024, n. 110: Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione. (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 del 7 agosto 2024) - In vigore dall' 8 agosto 2024. 📍 13) Decreto Legislativo 18 settembre 2024, n. 139: Disposizioni per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA. (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 231 del 2 ottobre 2024) - In vigore dal 3 ottobre 2024.

  • RIFORMA FISCALE - PUBBLICATI GLI ULTIMI TRE DECRETI ATTUATIVI - SI CHIUDE IL PERCORSO DI ATTUAZIONE DELLA RIFORMA FISCALE 🔶 Sono stati pubblicati, sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2026 - Supplemento Ordinario n. 30, i seguenti tre decreti: 1) DECRETO LEGISLATIVO 7 agosto 2026, n. 147, recante "Disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale"; 2) DECRETO LEGISLATIVO 7 agosto 2026, n. 148, recante "Disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, di imposta sulle successioni e donazioni, di imposta sul valore aggiunto, di accise nonchè in materia di controlli, di adempimento collaborativo e di semplificazione"; 3) DECRETO LEGISLATIVO 7 agosto 2026, n. 149, recante "Disposizioni in materia di ordinamento della giurisdizione tributaria". 🔷 Con l'approvazione di questi tre nuovi decreti legislativi, il governo ha completato il percorso della riforma fiscale avviata con la legge delega 9 agosto 2023, n. 111. ✅ Il primo decreto detta disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale. ♦️ Il decreto si compone di 39 articoli suddivisi nei seguenti 5 Titoli: - Titolo I - RAPPORTI CON I CONTRIBUENTI (artt. 1 - 12) -Disposizioni generali in materia di tributi regionali e locali - Accertamento e riscossione - Sanzioni; - Titolo II - I SINGOLI TRIBUTI (artt. 13 - 24) - Tributi regionali - Tassa automobilistica - Altri tributi regionali; - Titolo III - TRIBUTI DEGLI ENTI LOCALI (artt. 25 - 32) - Province e città metropolitane - Comuni; - Titolo IV - ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE (artt. 33 - 36) - La compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; - Titolo V - NORME FINALI (artt. 37 -39). ✅ Il secondo decreto (c.d. "Decreto Correttivo Omnibus"), introduce modifiche e integrazioni su IRPEF, IRES, fiscalità internazionale, concordato preventivo biennale, detrazioni per le famiglie, fringe benefit e regimi di tolleranza per POS e scontrini. ♦️ Il decreto si compone di 37 articoli suddivisi nei seguenti 12 Titoli: - Titolo I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE (artt. 1 - 2); - Titolo II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO (art. 3); - Titolo III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REDDITI D'IMPRESA (artt. 4 - 9): - Titolo V - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (art. 12); - Titolo VI - REVISIONE DISCIPLINA ACCERTAMENTO (artt. 13 - 25); - Titolo VII - REVISIONE DISCIPLINA REDDITI FINANZIARI (artt. 26 e 27); - Titolo VIII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (artt. 28 e 29); - Titolo IX - REVISIONE DISCIPLINA ENTI DEL TERZO SETTORE (art. 30); - Titolo X - DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (artt. 31 e 32); - Titolo XI - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANZIONI TRIBUTARIE (artt. 33 e 34); - Titolo XII - DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO E FINALI (artt. 35 - 37). ✅ Il terzo decreto, composto di soli tre articoli, riorganizza aspetti chiave della giustizia e del processo tributario. 📌 Per consultare il testo del D.Lgs. n. 147/2026, cliccare QUI. 📌 Per consultare il testo del D.Lgs. n. 148/2026, cliccare QUI. 📌 Per consultare il testo del D.Lgs. n. 149/2026, cliccare QUI.

  • ✅ L’articolo 13, composto da un solo comma, interviene in materia di produzione di vino dealcolato e parzialmente dealcolato. ♦️ In deroga al divieto di detenere acquavite, alcol e altre bevande spiritose è consentito detenere soluzioni idroalcoliche ottenute dal processo di dealcolazione, parziale o totale, del vino negli stabilimenti enologici e nei locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili. ✅ L’articolo 16 in linea con le disposizioni del regolamento delegato (UE) 2023/2464 della Commissione, del 17 agosto 2023, dispone che a partire dal 1° dicembre 2025 la stampigliatura delle uova deve essere effettuata nel luogo di produzione o nel primo centro di imballaggio ove le uova sono consegnate. ✅ Semplificazione. Predisposto un pacchetto di semplificazione amministrativa volto a ridurre i tempi burocratici e ad agevolare l'accesso ai fondi pubblici(artt. 17 - 20). ♦️ In quest'ottica, le istruttorie dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) diventeranno immediatamente esecutive per le pratiche prive di valutazioni discrezionali, garantendo una attuazione più rapida ed efficiente degli interventi (art. 19). 🔷 Dopo il via libera di Montecitorio, il testo approderà al Senato, alla ripresa dei lavori parlamentari, per l'approvazione definitiva, con l'obiettivo di rendere disponibili le risorse a partire dai primi mesi del 2027. 🔎 Per maggiori informazioni dal comunicato del Ministero dell'agricoltura, cliccare QUI. 🔻 Per accedere alla pagina dedicata al disegno di legge dalla Camera dei deputati e consultare i testi disponibili, cliccare QUI.