Avv. Claudio Fabbri
СтатистикаLibertà, consapevolezza e liberazione
- Последний пост
- 14 июн.
- Последнее чтение
- 15 авг.
- Постов за неделю
- 0
- Всего постов
- 20
- Тип
- открытый
- Язык
- итальянский
- Категория
- Новости и СМИ (по похожим)
- В каталоге с
- 15 авг.
- 1/24сутки в ленте
- —
- 1/48двое суток
- —
- 1/72трое суток
- —
Оценка по просмотрам недавних постов: пост набирает почти всё за первые сутки.
Посты
Foto da Claudio Fabbri
Foto da Claudio Fabbri
https://www.instagram.com/reel/DT5kZIXDJkk/?igsh=MXd4bHBwbmlmcGh5bQ==
Gentiloni, già accusato di aver eseguito lo Spygate assieme a Renzi, afferma chiaramente di temere per il crollo del Nuovo Ordine Mondiale. Altre picconate stanno per arrivare e sono quelle che ridurranno definitivamente in macerie la governance mondiale. https://www.corriere.it/politica/26_gennaio_04/paolo-gentiloni-festeggio-per-il-venezuela-ma-temo-il-nuovo-ordine-globale-e-l-europa-che-balbetta-2bb7dfcd-acd8-4a17-929d-64b08b00cxlk.shtml
4 gennaio 1999. 27 anni fa, Prodi annunciava l'ingresso nell'euro e parlava di una "Italia più forte e protagonista'" quando lui e i suoi sodali dell'Ulivo l'avevano appena privata della sovranità monetaria, riducendola nelle condizioni di una colonia costretta ad elemosinare prestiti dai mercati. 27 anni fa, andava in scena uno dei più infami tradimenti della storia d'Italia.
https://youtu.be/ZXmZgz_tzmw?si=gCtOuxafz8iFoWVe
Il diritto, così, muta vocazione: non è più limite del potere in nome della dignità (e potrebbe esserlo il diritto modernamente inteso?), ma tecnica di governo della condotta. Se un titolo sanitario, per sua natura inidoneo a garantire sicurezza perché non esclude contagio e contagiosità, può ugualmente divenire condizione legale per lavorare e vivere del proprio lavoro, allora la Costituzione perde la sua funzione di argine e diventa una cornice elastica. E quando l’argine cede proprio nel punto in cui corpo, libertà e sostentamento si intrecciano, l’ordinamento non sta “bilanciando”: sta subordinando. Seguimi sul canale Telegram Il Giusnaturalista https://t.me/Giusnaturalista #instagram #resistereveneto #Inprimopiano #Meloni #Trump #laveritàdioggi #ilfattoquotidiano #ilgazzettino
La Corte prova a compensare questo vuoto con un argomento di contesto (“riduzione del rischio”), ma è un ripiego che non salva la misura: trasformare una riduzione probabilistica, per giunta mutevole e soggetta a decadimento temporale, in una condizione legale di esercizio del diritto al lavoro significa scambiare l’incerto per il certo, il relativo per l’assoluto, il sanitario per il politico. Qui la contraddizione è strutturale: o il green pass è davvero un presidio di sicurezza, e allora dovrebbe correlarsi in modo affidabile alla non pericolosità; oppure è solo un indicatore imperfetto di rischio, e allora l’ordinamento non può usarlo come grimaldello per sospendere retribuzione e vita lavorativa senza varcare la soglia dell’ingiustizia costituzionale. La sentenza, invece, pretende entrambe le cose: conserva la retorica della sicurezza e adotta, al bisogno, la teoria dell’imperfezione statistica. È un’oscillazione funzionale, non una motivazione rigorosa. Su questo terreno si innesta l’elusione dell’art. 32 Cost. La decisione normalizza il dispositivo come “condizione di accesso”, quasi fosse un requisito tecnico neutro. Tuttavia, proprio perché la certificazione non garantisce ciò che promette, la sua funzione reale emerge con nitidezza, ovvero esercitare pressione sull’autodeterminazione corporea tramite l’esclusione lavorativa e la privazione del salario. L’ordinamento, di fatto, non dice soltanto “per lavorare devi ridurre il rischio”: dice “per lavorare devi dimostrare adesione a un percorso sanitario conforme”. La differenza è abissale. Nel primo caso si ragiona (davvero) di sicurezza; nel secondo si pratica conformazione. E la conformazione, quando passa attraverso il bisogno economico, non è una libera scelta; è coercizione socialmente efficace. La parte più vulnerabile dell’argomentazione è, infatti, la retorica della “scelta individuale”. Dire che la perdita della retribuzione deriva da una scelta equivale a imputare alla persona l’effetto di un congegno normativo costruito per indurre comportamento mediante minaccia di impoverimento. La scelta sotto ricatto economico è libertà nominale. Qui la sentenza tenta una deresponsabilizzazione del potere: la legge predispone un meccanismo espulsivo e, poi, attribuisce al singolo la colpa della propria espulsione. È un rovesciamento concettuale che non può conciliarsi con la funzione di garanzia della giurisdizione costituzionale. Ancora più grave è la riduzione degli artt. 4 e 36 Cost. alla grammatica del sinallagma: se non lavori, non sei pagato. Infatti, il lavoratore è impedito dal lavorare per effetto di un requisito legale che non coincide con un’impossibilità tecnica della prestazione e che, soprattutto, non realizza la promessa di sicurezza su cui si fonda. Il diritto alla retribuzione sufficiente non può essere degradato a “effetto contrattuale” manovrabile da condizioni amministrative contingenti; altrimenti, i diritti sociali cessano di essere diritti e diventano strumenti di policy. Il lavoro, non va mai dimenticato, non è un premio di conformità sanitaria, né il salario può diventare la leva ordinaria del governo dei corpi. Neppure l’art. 3 Cost. esce indenne. La generalizzazione (specie per età) diventa il grimaldello per imporre un trattamento uniformemente afflittivo, senza una dimostrazione seria di necessità, né un confronto credibile con alternative meno lesive. Quando la misura è così invasiva da incidere sulla sopravvivenza economica, la ragionevolezza non può consistere nel “non è arbitraria”: deve consistere nel “non schiaccia il nucleo della persona”. Qui, invece, il nucleo viene schiacciato e poi ricoperto da formule di equilibrio. Resta la questione più profonda, che la sentenza lascia trasparire come scelta di paradigma: i diritti vengono trattati come variabili funzionali, plasmabili in ragione dell’obiettivo pubblico del momento; la persona come oggetto di gestione del rischio.
LA SENTENZA N. 199/2025 DELLA CORTE COSTITUZIONALE SULLA CERTIFICAZIONE VERDE (CARTACEA O DIGITALE) COVID-19. QUANDO "PERSEVERARE EST DIABOLICUM" Il Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale nel giudizio promosso da due dipendenti della Regione siciliana (Motorizzazione civile di Catania), alle quali dal 15 ottobre 2021 è stato impedito l’accesso al luogo di lavoro per mancanza di certificazione verde, con qualificazione dell’assenza come “ingiustificata” e perdita della retribuzione; per le ricorrenti ultracinquantenni, la preclusione è poi proseguita dopo l’introduzione dell’obbligo vaccinale e del requisito di certificazione “rafforzata” (vaccinazione o guarigione). La Corte costituzionale, con sentenza n. 199/2025, ha dichiarato non fondate le questioni, reputando non irragionevoli e non sproporzionate sia la disciplina del green pass sul lavoro, sia la sospensione senza retribuzione quale conseguenza della mancanza del requisito. Questa pronuncia, prima che contestabile nel merito, è pericolosa nel metodo: assume come “ragionevole” ciò che avrebbe dovuto essere provato con rigore massimo, poiché la misura non incide su un dettaglio organizzativo, ma condiziona lavoro e salario a un titolo sanitario. In un sistema costituzionale, tanto più la compressione è intensa, tanto più stringente dev’essere il vaglio di idoneità, necessità e proporzione in senso stretto. Qui accade l’inverso: l’emergenza funziona da solvente delle garanzie e la proporzionalità si riduce a una formula di non manifesta arbitrarietà. Non è bilanciamento, è attenuazione del controllo. Il punto, però, che rende l’impianto motivazionale internamente contraddittorio è l’assunto implicito di “sicurezza” che la certificazione vorrebbe veicolare. Il green pass, soprattutto nella sua declinazione “rafforzata”, è stato trattato come se potesse distinguere affidabilmente chi “non è pericoloso” da chi lo è e, dunque, come strumento idoneo a garantire ambienti di lavoro sicuri. Ora, questa pretesa non regge nemmeno sul piano fattuale minimo che un giudizio costituzionale non può eludere: la vaccinazione contro COVID-19, già nel periodo in discussione e ancor più con l’evoluzione delle varianti, non conferiva immunità sterilizzante; il vaccinato poteva contrarre l’infezione e trasmetterla. Le stesse autorità europee riconoscono espressamente che i vaccinati possono infettarsi e contagiare altri, e che i vaccini non arrestano la trasmissione “interamente”. Anche fonti statunitensi istituzionali ammettono, in termini netti, l’esistenza di “breakthrough infections” e il fatto che i vaccini non sono efficaci al 100% nel prevenire l’infezione. La letteratura scientifica, inoltre, documenta il calo nel tempo dell’efficacia contro l’infezione (specie con Omicron) e l’attenuazione della protezione, rendendo ancora più improprio trasformare una probabilità variabile in un “titolo” giuridico di affidabilità sanitaria.Da qui discende la critica decisiva, che la sentenza non affronta: la certificazione verde non era, né poteva essere, una prova di non contagiosità. Non attestava che il soggetto fosse “sicuro” per l’ambiente di lavoro; attestava, al più, che il soggetto avesse compiuto un atto (vaccinazione) o attraversato un evento (guarigione) o prodotto un esito puntuale (test), senza che ciò equivalga a neutralità epidemiologica. Se il vaccinato può essere contagiato e contagiare, il green pass vaccinale non certifica la sicurezza dell’ambiente: certifica l’adesione a un requisito. Il pass si rivela, allora, per quello che giuridicamente è: una tecnologia di selezione amministrativa, non una garanzia sanitaria. E quando uno strumento è difettoso rispetto alla finalità che lo giustifica, la proporzionalità implode: non si può comprimere lavoro e salario in nome di una “sicurezza” che lo strumento non è in grado di assicurare.
✅ Robert Kennedy Jr.: "L'Epatite B è una malattia trasmessa per via sessuale o endovenosa; il contagio avviene solitamente attraverso prostitute e tossicodipendenti". ▶️ E continua: "Il CDC chiese alla Merck di sviluppare un vaccino per la popolazione. Nessuno lo comprò. Merck si è rivolta alle agenzie lamentando che non entravano soldi. Le agenzie hanno detto di non preoccuparsi, lo inseriremo nel programma vaccinale per i bambini, ed è così che i nostri figli hanno finito per averne bisogno". #vannifrajese #giovannifrajese #piccolelucinelbuio #frajeseofficial #rfk #vaccini #usa #maha #epatiteb #kennedy Segui l'unico canale ufficiale autorizzato su Telegram 👇👇👇 https://t.me/vannifrajeseofficial
‼️Vento di liberazione negli USA da un autoritarismo che riguarda i bambini e dunque il presente e futuro del paese … speriamo in un uragano di liberazione affinché raggiunga anche l’Italia/Europa ancora nelle mani di una classe governativa al servizio di coloro che ci vogliono sempre più sudditi 👇👇👇 https://youtu.be/n8g9V_IftOM?si=GxKBpbufed3K4PCQ
https://t.me/renateholzeisen/21818
Una correzione in sede di gravame, che riaffermi la natura eccezionale dell’allontanamento, la centralità del legame genitoriale, la necessità di misure proporzionate e graduali, non avrebbe soltanto l’effetto di restituire una famiglia ai suoi figli; segnerebbe il rifiuto di una deriva in cui il diritto smette di tutelare la fragilità concreta e comincia a disegnare, in modo autoritativo, i confini del vivere "giusto" secondo l’idea dominante. In gioco non c’è solo la sorte di tre bambini nei boschi d’Abruzzo, ma la misura del rispetto che l’ordinamento mostra verso quelle cellule elementari di convivenza che lo precedono e lo fondano.
La stessa disciplina dell’affidamento prevede che i servizi sociali progettino e monitorino, in costante rapporto con il nucleo d’origine, un percorso di rientro del minore nella sua famiglia, confermando che la misura si giustifica solo se vi è un nucleo realmente incapace di svolgere, neppure con aiuto, le proprie funzioni.  Nel caso in esame, non emerge che il giudice abbia seriamente esplorato tutte le misure intermedie: ad esempio, un programma di sostegno economico e logistico per sanare almeno in parte le carenze strutturali dell’abitazione; progetti educativi per ampliare le occasioni di socializzazione dei bambini sul territorio; eventuale differenziazione di responsabilità tra i due genitori, se uno dei due si dimostrasse irriducibilmente ostativo. Il risultato concreto è che i bambini vengono colpiti nel loro bene più immediato, la permanenza nella propria famiglia, per sanzionare indirettamente la posizione ideologica dei genitori. L’intervento appare così caricato di una funzione punitiva surrettizia, che esula dal perimetro della tutela minorile. In controluce si intravede una concezione del rapporto tra istituzioni e famiglia in cui la sussidiarietà viene rovesciata. La famiglia, che l’ordinamento riconosce come formazione sociale originaria e prioritaria, non viene più assunta come dato pre-giuridico da rispettare e sostenere, quanto come oggetto plasmabile dall’esterno; ciò che non si conforma alle aspettative pubbliche viene considerato immediatamente sospetto. Il giudice minorile non si limita a verificare se i genitori, in quella concreta situazione, stiano assolvendo il loro compito oppure stiano tradendolo in modo grave; si arroga, piuttosto, un ruolo di regolatore dei modelli di vita legittimi. La scelta di vivere in un bosco, senza alcune comodità basilari, in una dimensione di essenzialità esistenziale e di alta densità affettiva, viene letta come quasi incompatibile con una crescita equilibrata del minore, senza che sia seriamente valutato se, per quei bambini, quella forma di vita non rappresenti un’occasione di sviluppo umano autentico, da integrare e correggere dove necessario, non da estirpare. Da un punto di vista filosofico-giuridico, il provvedimento sembra muoversi entro una concezione rigidamente statalista dell’infanzia: i figli appaiono quasi come soggetti immediatamente "del" sistema, che la famiglia ospita solo a condizione di adeguarsi a un catalogo di requisiti materiali e simbolici decisi altrove. Ciò contraddice l’idea per cui la responsabilità genitoriale è primariamente un compito proprio dei genitori, non delegato, rispetto al quale lo Stato ha una funzione ancillare: interviene quando l’istanza originaria fallisce gravemente, non quando si discosta dalla sensibilità prevalente. Nel caso della "famiglia nel bosco", il nesso causale tra stile di vita scelto e danno effettivo ai minori viene presunto più che dimostrato; la differenza viene trattata come devianza, la marginalità come patologia. I bambini passano così da un contesto familiare povero ma denso di legami a una comunità che, per definizione, offre relazioni regolate, turni educativi, figure che non possono sostituire il legame parentale. Il trauma dell’allontanamento, la rottura con il padre, la trasformazione della madre in presenza istituzionalmente controllata costituiscono essi stessi fattori di rischio psichico elevato, difficilmente giustificabili alla luce di un principio di prudenza. In questa prospettiva, il reclamo alla Corte d’appello appare ben più che un passaggio procedurale: diventa il luogo in cui verificare se la giurisdizione minorile italiana sia ancora in grado di distinguere tra l’esigenza, sacrosanta, di proteggere i minori da reali situazioni di abbandono o violenza e la tentazione, assai più sottile, di usare la tutela del minore come leva per imporre un unico modello di esistenza accettabile.
Si scivola così da un giudizio sugli effetti reali delle condotte genitoriali a un giudizio sulla loro conformità a un modello di normalità socio-culturale. L’ordinamento, tuttavia, non autorizza il giudice minorile a valutare la legittimità di un progetto di vita solo perché minoritario, rurale, essenziale. Esso esige l’accertamento di un pregiudizio concreto e attuale, o di un rischio serio e specifico, non di una generica divergenza rispetto al canone urbano e tecnologico dominante. Povertà di mezzi, mancanza di molte comodità, scelta di vivere isolati in un casolare con roulotte annessa non sono, prese isolatamente, fattori costitutivi di "grave pregiudizio"; diventano giuridicamente rilevanti soltanto se si traducono, in termini verificabili, in compromissione della salute, della crescita, della stabilità emotiva del minore. L’uso di formule elastiche – "gravemente pregiudizievole", "condizioni inidonee", "rischio per l’integrità fisica e psichica" – che non vengono riempite di contenuto fattuale puntuale fa trasparire un deficit di proporzione tra premessa e conclusione. Soprattutto, l’ordinanza, almeno così pare a chi scrive, innalza a criterio decisivo il "diritto alla vita di relazione". Nel provvedimento si precisa che il fondamento non è il pericolo per il diritto all’istruzione – anche perché l’istruzione parentale, pur con alcuni rilievi formali, risulta comunque attivata – bensì il pericolo di lesione del diritto dei minori alla vita di relazione, ai sensi dell’art. 2 Cost., con potenziali gravi conseguenze psichiche ed educative. Il discorso giuridico compie qui un passaggio qualitativo: la "relazione" viene letta quasi esclusivamente come relazione con il gruppo dei pari, all’interno di circuiti scolastici e sociali istituzionalizzati; la carenza, reale o presunta, di tale dimensione viene bilanciata non considerando il nucleo relazionale primario – il legame genitori-figli e il rapporto fraterno – ma quasi contrapponendosi ad esso. Eppure la prima, fondamentale forma di vita di relazione è la famiglia, in cui il minore viene generato, accolto, cresciuto. È in quel contesto che egli sperimenta la dipendenza e la fiducia, la fedeltà degli adulti, la differenza sessuale e generazionale, la continuità di affetti che precedono qualsiasi intervento pubblico. Porre il "diritto alla vita di relazione" come ragione principale di un allontanamento che recide la convergenza quotidiana tra figli e padre e che trasforma la madre in figura coabitante ma sorvegliata, vuol dire assumere che la relazione familiare sia, in quanto tale, inidonea o almeno recessiva rispetto ad altre forme di socialità. Si tratta di una scelta interpretativa che altera la gerarchia naturale dei beni: il bene primario, che è la continuità del rapporto genitoriale salvo casi estremi, viene sacrificato in nome di un bene importante ma derivato, l’inserimento nel gruppo dei pari secondo schemi ritenuti "appropriati". A ciò si aggiunge un ulteriore elemento: il contesto sociale in cui la famiglia vive. Diverse testimonianze richiamano l’immagine di un nucleo coeso, conosciuto e osservato dalla comunità locale, difeso da vicini e dal sindaco, con una rete minima di relazione che non coincide con l’isolamento totale evocato in alcune rappresentazioni mediatiche. La contrapposizione tra bambini "segregati nel bosco" e bambini "liberati alla socialità" appare, alla luce di tali elementi, semplificatoria. Il rischio è di assolutizzare un unico parametro – la socializzazione secondo moduli standard – e di utilizzare il diritto come strumento di omologazione culturale. Sotto il profilo della proporzionalità, l’assetto prescelto dal Tribunale appare eccessivo. Nella logica del sistema, l’allontanamento del minore dalla famiglia di origine e il collocamento in comunità rappresentano una "extrema ratio": l’intervento dovrebbe seguire un percorso graduale, che parte dal sostegno, passa per prescrizioni stringenti e controlli ravvicinati e, solo in caso di fallimento sistematico, conduce alla separazione.
L'ANGOLO DEL GIUSNATURALISTA: QUANDO LA GIURISDIZIONE MINORILE DIVENTA INGEGNERIA SOCIALE: IL CASO DELLA "FAMIGLIA NEL BOSCO" Ho riflettuto tutto il pomeriggio. Vi propongo alcune semplici riflessioni: La vicenda è, nella sua essenza, semplice e drammatica. Una coppia anglo-australiana vive da anni in un’area boschiva del territorio di Palmoli, nel Chietino, in un rudere privo di utenze e in una roulotte, con tre figli di sei e otto anni. La loro è una scelta consapevole: vita essenziale, forte contatto con la natura, cura diretta dei figli, istruzione parentale, rifiuto di molti elementi della cosiddetta "vita moderna". La miccia che porta l’autorità giudiziaria a intervenire è un episodio di intossicazione da funghi, seguito da ricovero ospedaliero; da lì la segnalazione, l’attivazione dei servizi sociali, una prima sospensione della responsabilità genitoriale senza allontanamento, e infine il nuovo provvedimento del Tribunale per i minorenni dell’Aquila che dispone l’inserimento dei bambini in comunità, con collocazione della madre nella medesima struttura e sostanziale isolamento del padre nel casolare. Alla base dell’ordinanza si evocano il "grave pregiudizio" alla crescita, le condizioni abitative ritenute indegne, la mancata adesione dei genitori a controlli e trattamenti sanitari obbligatori e, soprattutto, il pericolo di lesione del "diritto alla vita di relazione" ex art. 2 Cost., ritenuto suscettibile di produrre gravi conseguenze psichiche ed educative.Sotto il profilo tecnico, l’atto è un’ordinanza cautelare del Tribunale per i minorenni, resa in camera di consiglio, mediante la quale si dispone la sospensione dell’esercizio della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, l’allontanamento dei minori dalla dimora familiare, il loro collocamento in una comunità di tipo familiare e la nomina di un tutore provvisorio. Si tratta della tipica misura "de potestate", adottata nel quadro degli artt. 330-333 c.c. e della legge ordinaria dello Stato n. 184 del 1983 e successive modificazioni. L’ordinanza è immediatamente esecutiva, ma non definitiva: è esperibile il reclamo innanzi alla Corte d’appello (sezione per i minorenni), nei termini e nelle forme dei procedimenti camerali in materia di stato delle persone e della famiglia; esaurito tale grado, le parti potranno proporre ricorso per cassazione per violazione di legge e vizi motivazionali. Inoltre, in quanto misura a contenuto non cristallizzato nel tempo, il provvedimento è per sua natura soggetto a revisione e adattamento in presenza di sopravvenienze rilevanti, anche su istanza dei genitori o del tutore. In astratto, dunque, l’apparato normativo è quello ordinario: lo Stato interviene per rimuovere situazioni di abbandono, maltrattamento, incuria grave, o comunque di serio rischio per il minore, potendo arrivare, in casi estremi, a disarticolare l’unità familiare. Il punto cruciale è comprendere se, nel caso concreto di Palmoli, i presupposti di legge siano stati interpretati e applicati in conformità al loro senso proprio, oppure se l’ordinanza rappresenti una torsione funzionale del sistema, nel segno di un uso surrettizio della tutela minorile per ricondurre entro un modello standardizzato forme di vita ritenute "eccentriche". Già la ricostruzione delle ragioni poste a fondamento dell’ordinanza rivela una significativa dislocazione del baricentro. Non risultano accertati atti di violenza, abusi, dipendenze, condotte antisociali, degrado morale, né una costante disattenzione ai bisogni primari dei bambini. Il Tribunale insiste sulle condizioni abitative (rudere privo di utenze, roulotte), sull’episodio, grave ma isolato, dell’intossicazione da funghi, sulla scelta di istruzione parentale, sul rifiuto di aderire a determinate prescrizioni sanitarie. Ne emerge una figura di famiglia non pericolosa "in atto", bensì a rischio "in potenza", in quanto portatrice di uno stile di vita percepito come radicalmente alternativo a quello maggioritario.
17/11/2025 AUDIZIONE COMMISSIONE COVID Le domande poste da Bagnai a Abrignani e bassetti... Ne consiglio l'ascolto!
“Almeno il 50% di quelli che noi abbiamo catalogato come morti certamente covid, non erano legati direttamente all’azione del virus ma a qualcos’altro, e che non erano morti PER il covid ma CON il covid”. Matteo Bassetti, 17/11/2025 (Durante l'audizione Commissione Covid)
Credo che ogni mio commento sarebbe offensivo, da codice penale. Vi invito ad astenervi da bestemmie e offese. Ma a diffondere questo video affinché anche i meno informati possano capire in che mani siamo.
Le morti causate dai vaccini contro il morbillo sono molto più alte delle morti causate dal morbillo stesso.